Introduzione
Le relazioni con i paesi dell’area meridionale e orientale del Mediterraneo, i cosiddetti Paesi Terzi del Mediterraneo (PTM), hanno rappresentato uno dei cardini della politica esterna dell’UE sin dalla sua istituzione. Tra gli obiettivi di queste politiche rientrava anche la salvaguardia di relazioni commerciali consolidate nel tempo, messe in difficoltà dagli effetti della creazione del mercato comune agricolo e dall’attuazione del principio della preferenza comunitaria. Successivamente, in seguito ai diversi allargamenti dell’UE, all’avvio delle varie politiche comuni e all’attuazione degli accordi commerciali multilaterali, i contenuti degli accordi con i PTM e la loro portata sono stati progressivamente modificati.
Lo scopo di questa nota è esaminare uno dei punti più discussi e controversi degli accordi con i PTM, ovvero le modalità di applicazione delle preferenze tariffarie in essi previste per le importazioni di prodotti ortofrutticoli freschi e gli effetti che queste hanno avuto sui flussi commerciali di tali prodotti diretti verso l’UE. Si tratta di una questione più volte discussa nel dibattito di politica agraria in Italia, sulla quale spesso sono state espresse perplessità da parte di esponenti del mondo della produzione. Esse sono basate sul fatto che il loro contenuto ridurrebbe la preferenza comunitaria, rendendo più aperto alla concorrenza internazionale un comparto in cui i produttori scontano un sostegno al reddito relativamente minore rispetto ad altri settori dell’agricoltura europea.
Nelle pagine seguenti sarà illustrato il modo in cui sono articolate le preferenze tariffarie accordate dall’UE agli ortofrutticoli freschi provenienti dai PTM e come queste siano state modificate nel tempo. Successivamente si passerà ad esaminare l’impatto che le preferenze hanno esercitato sui flussi commerciali di prodotti ortofrutticoli provenienti da questi paesi. La discussione sarà limitata a questo particolare aspetto degli Accordi Euro-Mediterranei, mentre le questioni di carattere generale agli altri contributi pubblicati in questo numero ai quali si rimanda. Il lavoro farà riferimento agli Accordi con Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco e Tunisia, che rappresentano i paesi con i quali sono operativi i protocolli bilaterali di Associazione che costituiscono l’applicazione dell’Accordo Euro-Mediterraneo Inoltre, verranno presi in considerazione anche Libano e Palestina per i quali è in vigore un accordo interinale che si applica alle questioni commerciali. Invece, non verrà esaminata la posizione della Turchia, sia per il suo status di paese candidato all’adesione all’UE, sia per la dimensione e composizione delle sue esportazioni di ortofrutticoli verso l’UE.
Per inquadrare il trattamento preferenziale offerto dall’UE ai PTM, è opportuno preliminarmente descrivere l’articolazione dell’intero sistema di protezione alla frontiera previsto dall’UE per gli ortofrutticoli freschi. Tale sistema è stato introdotto in seguito all’applicazione dell’Accordo Gatt sull’Agricoltura del 1994; ciò ha comportato un adattamento del sistema delle preferenze offerte dall’UE alle importazioni di ortofrutticoli dai PTM in base agli Accordi di cooperazione firmati negli anni Settanta. Successivamente, dopo l’entrata in vigore degli accordi bilaterali di attuazione dell’Accordo Euro-Mediterraneo fra UE e i singoli PTM, l’intera materia è stata sistemata e rivista in più riprese.
L’impressione che si ricava dall’evoluzione della struttura delle preferenze offerte ai PTM, è che l’UE abbia cercato nel tempo di conservare le relazioni preferenziali con questi paesi, adattandole alle diverse esigenze interne che di volta in volta sono andate manifestandosi. In questo percorso, l’UE ha progressivamente ampliato le opportunità commerciali per i PTM, cercando al contempo di evitare un effetto destabilizzante sul mercato interno.
Il sistema di protezione alla frontiera degli ortofrutticoli freschi
L’attuale sistema comunitario di protezione alla frontiera degli ortofrutticoli freschi prevede, per tutti i prodotti e per tutte le provenienze, l’applicazione di un dazio ad valorem. Accanto al dazio, per un gruppo limitato di prodotti – quelli di maggiore importanza nell’ortofrutticoltura dell’UE - vige anche il sistema del prezzo di entrata. Tale sistema prevede che se un importatore, al momento dell’immissione in libera pratica nel territorio dell’UE di un prodotto ortofrutticolo proveniente da un paese terzo, dichiara un prezzo inferiore al 92% di quello di entrata limite stabilito per tale prodotto, oltre al dazio ad valorem si applica anche un dazio specifico denominato equivalente tariffario massimo (ETM) (1). L’importo del dazio specifico è generalmente elevato, tanto che nel caso di prodotti con prezzi di entrata pari al 92% di quello limite, la somma da pagare varia dal 42,4% per le arance al 100,5% per i cetrioli (Grethe e Tangermann, 1999). C’è interesse quindi per gli importatori ad evitare l’applicazione del dazio specifico, a meno che il prezzo del prodotto nel paese di origine non sia particolarmente basso.
Per la verifica del prezzo di entrata la Commissione europea pubblica quotidianamente sulla Gazzetta Ufficiale i valori forfettari all’importazione (VFI) distinti per prodotto e provenienza. Questi ultimi sono calcolati sulla base dei prezzi osservati e le quantità scambiate sui mercati comunitari, detraendo i margini distributivi. Nel caso in cui il VFI di un prodotto è inferiore al 92% del prezzo di entrata limite, l’importatore è tenuto al pagamento dell’ETM, che può essere versato come cauzione liberabile dietro presentazione delle fatture di vendita che giustificano un prezzo di entrata più elevato rispetto a quello limite (Cioffi, 2001).
Dazi, prezzi di entrata limite, ETM variano nel corso dell’anno. Per quasi tutti gli ortofrutticoli il sistema del prezzo di entrata è in vigore solo in periodi limitati corrispondenti al calendario di commercializzazione della produzione interna. Per mele, limoni, pomodori, cetrioli e zucchine, prodotti caratterizzati da una conservabilità relativamente maggiore rispetto ad altri, o per essere offerti sul mercato continuamente grazie anche alle produzioni in serra, il prezzo di entrata vige tutto l’anno. Anche la modulazione temporale dei dazi mostra un’articolazione del livello di protezione alla frontiera finalizzato a salvaguardare la produzione interna solo per i periodi strettamente necessari, evitando di limitare il commercio con i paesi terzi e mettendo a disposizione dei consumatori dell’UE una più ampia varietà di prodotti, senza incidere troppo sui prezzi.
Il sistema del prezzo di entrata è in vigore dal 1995 ed è stato introdotto, come già detto, in seguito all’applicazione dell’Accordo Gatt del 1994. Esso è la tarifficazione del prezzo di riferimento che regolamentava la protezione alla frontiera prevista dall’organizzazione comune di mercato degli ortofrutticoli freschi emanata nel 1972, rimasto in vigore fino a tutto il 1994 (Ritson e Swinbank, 1995).
Le preferenze accordate alle importazioni di ortofrutticoli freschi dai PTM
La tipologia di preferenze commerciali offerte dall’UE alle importazioni di ortofrutticoli freschi cambia a seconda dei prodotti e dello specifico PTM. In linea generale, la preferenza consiste nell’azzeramento del dazio concessa entro un quantitativo massimo di prodotto da importare dal paese (contingente tariffario), da utilizzare in un periodo di tempo definito. Nel caso di prodotti ortofrutticoli per i quali vige il prezzo di entrata, l’annullamento del dazio è concesso a condizione che l’importazione avvenga a prezzi superiori a quelli di entrata limite. Tuttavia, come si vedrà meglio più avanti, in alcuni casi il prezzo di entrata limite concesso dall’UE è più basso di quello fissato per la nazione più favorita dichiarato al WTO. Comunque, il dazio specifico previsto in caso di prezzo di entrata inferiore a quello limite preferenziale ha lo stesso importo di quello normale. Quindi per alcuni prodotti e paesi la modulazione delle preferenze può offrire un duplice vantaggio che consiste sia nell’esenzione dal pagamento del dazio, sia nella riduzione dei prezzi di entrata limite.
Per esaminare il disegno degli accordi preferenziali e valutare l’impatto esercitato sul commercio di prodotti ortofrutticoli, è necessario considerare che i protocolli bilaterali sottoscritti nell’ambito dell’Accordo Euro-Mediterraneo sono stati negoziati e sono entrati in vigore in tempi differenti. Inoltre, in alcuni casi questi sono andati a sostituire le preferenze già concesse nell’ambito degli accordi di cooperazione conclusi negli anni Settanta.
Gli Accordi di cooperazione siglati dalla Comunità Economica Europea con il Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco, e Tunisia, nella seconda metà degli anni Settanta, prevedevano preferenze commerciali concesse generalmente in forma di esenzione dal pagamento del dazio entro contingenti prefissati. Le produzioni ortofrutticole fresche rappresentavano una parte rilevante di tali concessioni e prevedevano specifici calendari in cui erano in vigore. La dimensione dei contingenti tariffari fu più volte ampliata per dare maggiori opportunità alle esportazioni ortofrutticole dei PTM verso l’UE, ma anche per compensare l’effetto di erosione delle preferenze collegato all’allargamento della Comunità Europea negli anni Ottanta a Grecia, Portogallo e soprattutto Spagna.
Nel caso di prodotti ortofrutticoli per i quali l’OCM prevedeva una protezione alla frontiera basata sul prezzo di riferimento, la concessione del dazio nullo era subordinata al rispetto delle condizioni previste da tale prezzo. Ristson e Swinbank (1995) mostrano che l’applicazione di dazi compensativi dovuti a un livello di prezzo delle importazioni di ortofrutticoli freschi provenienti dai PTM inferiore ai prezzi di riferimento fu piuttosto rara. Probabilmente, ciò fu anche dovuto al disegno dei calendari in cui erano in vigore le concessioni.
La struttura delle preferenze accordate dall’UE ai PTM come definita dal regolamento n. 1981 del 1994, valida per il 1996 con i relativi calendari, è indicata nella Tabella 1. Essa mostra che i paesi maggiori beneficiari delle concessioni erano Israele, Marocco e, in misura inferiore, Egitto. Un elemento importante da considerare in caso di contingenti tariffari preferenziali, come quelli concessi dall’UE ai PTM, è il loro grado di utilizzazione. In un mercato perfettamente concorrenziale, un contingente tariffario non utilizzato pienamente indica che senza il dazio ridotto non ci sarebbe importazione. Invece, se il contingente tariffario è utilizzato completamente, si ha la formazione di una rendita, data dall’ammontare della concessione per la dimensione del contingente, la cui distribuzione dipende dalle modalità di allocazione delle licenze di importazione. Nella Tabella 1, per ciascun contingente, sono riportati anche i quantitativi di prodotti importati nell’UE nel 1996 e il grado di utilizzazione dei contingenti stessi. Come si può osservare dalla Tabella molti contingenti tariffari risultavano utilizzati completamente. Poiché il compito di gestire il contingente era attribuito ai paesi beneficiari della preferenza, la rendita associata era appannaggio degli operatori di quegli stessi paesi. È anche da segnalare il fatto che per alcune produzioni, quali le patate, tutti i PTM erano ampiamente oltre il contingente nazionale assegnato (Tabella 1), ciò indicando una notevole pressione competitiva sul mercato comunitario, attestata dal pagamento del normale dazio per i quantitativi eccedenti il contingente assegnato.
Tabella 1 - Contingenti a dazio nullo stabiliti dal regolamento 1981/94 e loro utilizzazione nel 1996
°Il contingente per il Marocco fu poi portato a 130.000 t con l'Accordo in forma di scambio di lettere.
Fonte: Elaborazioni su dati COMEXT
L’introduzione del sistema del prezzo di entrata comportò ulteriori esigenze di adattamento delle preferenze offerte dall’UE agli ortofrutticoli freschi provenienti dai PTM. Nel caso di pomodori e zucchine, mentre il vecchio prezzo di riferimento era in vigore solo per un periodo di tempo limitato - in estate e autunno quando la produzione UE ottenuta in pieno campo era presente sul mercato - con l’introduzione del prezzo di entrata la copertura fu estesa a tutto l’anno. Inoltre, la sua modulazione temporale incrementava il livello di protezione nei periodi invernali e primaverili in cui sul mercato è presente la produzione UE ottenuta in serra. Di fatto, proprio la volontà di proteggere queste produzioni, soprattutto spagnole e olandesi, portò all’estensione del periodo di applicazione del prezzo di entrata (Ritson e Swinbank, 1995).
L’estensione del calendario di applicazione del prezzo di entrata di pomodori e zucchine a tutto l’anno comportò la necessità di apportare dei correttivi alle modalità di attuazione delle preferenze concesse al Marocco. Ciò in quanto il calendario di apertura del contingente tariffario a dazio nullo previsto dagli accordi preferenziali corrispondeva ad un periodo in cui in precedenza non era in vigore il prezzo di riferimento.
La riduzione del prezzo di entrata fu negoziata tra l’UE e il Marocco nel 1994 e stabilita con un Accordo nella forma di uno scambio di lettere. Tale Accordo prevedeva un contingente di importazioni a dazio nullo di 130.000 tonnellate di pomodoro distribuite tra novembre e marzo (di cui:16 304 tonnellate a novembre, 32 690 a dicembre, 27 756 a gennaio, 29 594 a febbraio e 23 656 a marzo), mentre per le zucchine il contingente fu stabilito in 3200 tonnellate suddiviso in due periodi. Nel caso di utilizzazione incompleta del contingente fissato per un periodo è possibile trasferire su quello successivo il 10% del quantitativo previsto. L’accordo stabiliva anche che il controllo sull’applicazione dei contingenti fosse affidato al Marocco. Tuttavia, l’UE si riservava il diritto di introdurre un sistema di licenze di importazione per assicurare il funzionamento appropriato dell’accordo (2). Inoltre, UE e Marocco concordavano un attività di consultazione sul funzionamento dell’accordo stesso e sull’eventuale revisione dei contingenti.
La riduzione del prezzo di entrata per le arance importate da Israele ed Egitto fu anch’essa deliberata con un Accordo nella forma di uno scambio di lettere fra UE e i due paesi.
Dunque, la riduzione del prezzo di entrata limite prevista dalla preferenze accordate a Marocco, Egitto e Israele può essere considerata come una sorta di compensazione per l’estensione della nuova misura di protezione alla frontiera ai periodi in cui erano in vigore i contingenti a dazio nullo, diversamente da quanto accadeva con il vecchio prezzo di riferimento. Inizialmente al di fuori dal periodo ottobre/marzo non furono concesse riduzioni del prezzo di entrata e dei dazi. Pertanto, fuori da quel periodo le importazioni dai PTM erano sottoposte al normale regime di nazione più favorita al pari delle produzioni provenienti da altri paesi. Tenuto conto dell’andamento dei VFI rispetto al prezzo di entrata limite preferenziale del pomodoro (Cioffi e Dell’Aquila, 2004), si può affermare che, senza questa ulteriore concessione, l’estensione del periodo di validità del prezzo di entrata non avrebbe consentito il mantenimento delle preferenze accordate ai PTM.
I protocolli bilaterali siglati dall’UE con i PTM in applicazione dell’Accordo Euro-Mediterraneo hanno successivamente consolidato le modalità di attuazione delle preferenze commerciali concesse dall’UE. Una sistemazione dell’intera materia è fornita dal regolamento n. 747/2001 che abroga il precedente regolamento n. 1981/94. Successivamente, in base ad accordi bilaterali fra UE e i singoli PTM si è pervenuti a ulteriori modifiche dei contingenti a dazio nullo offerti a ciascuno di essi. Un quadro di sintesi aggiornato dell’intera materia è proposto nella Tabella 2.
Tabella 2 - Preferenze UE per ortofrutticoli freschi provenienti dai PTM in base al regolamento 747/2001 e successive modifiche (testo consolidato): prodotti, periodi di validità e contingenti assegnati (tonnellate).
Il contingente in grassetto indica anche la presenza del prezzo di entrata preferenziale.
° Suddiviso per mesi: 10.600 t ottobre, 27.700 t novembre, 31.300 t da dicembre a marzo, 16.500 t aprile, 5000 t maggio; °° Ridotto a 28.000 t nel caso di mancato rispetto delle quote mensili nell'anno precedente;°°° Pomodori ciliegia.
* 12.768 t dal prossimo anno (2008); ** 2912 dal prossimo anno;*° Con incrementi del 3% all'anno dal 2005.
^ 5000 t dal 2009; ^^ 5000 t dal 2009; ^^^ 8000 t dal 2009; ^^^^ 2000 t dal 2009.
Come si può osservare confrontando i contingenti assegnati per il 1996 e quelli attuali, tutti quelli pienamente utilizzati nel 1996 sono stati aumentati. Ad esempio, questo è il caso delle patate provenienti da Israele, Marocco, Egitto, e di pomodori, arance, clementine e mandarini importati dal Marocco.
L’estensione dei contingenti tariffari a tipologie di prodotti prima non previsti e la misura dell’ampliamento dei quantitativi assegnati ad alcuni prodotti già contemplati, sembra indicare abbastanza chiaramente la volontà delle parti di offrire maggiori opportunità commerciali a produzioni orticole sotto serra che costituiscono un’interessante possibilità di valorizzazione delle attività agricole dei PTM e delle risorse naturali più limitanti come l’acqua.
Evoluzione delle importazioni di ortofrutticoli freschi dai PTM e considerazioni conclusive
Per valutare il peso delle importazioni di ortofrutticoli freschi provenienti dai PTM sul totale delle importazioni dell’UE ed esaminare la loro evoluzione del tempo, sono state effettuate alcune semplici elaborazioni. Esse hanno preso in esame i dati sulle importazioni di ortaggi e frutta freschi provenienti dai PTM e dagli altri paesi terzi dell’UE a 15 (3) per il periodo 1995-2006 in modo da confrontarne l’evoluzione. Negli ortaggi sono incluse le patate, ma non quelle da seme, e sono esclusi tutti gli ortaggi congelati o conservati. Tra le frutta sono escluse quelle in guscio e tropicali, oltre che la frutta essiccata in genere.
Tabella 3 - Importazioni di ortofrutticoli freschi dai PTM nel 2005 e variazioni percentuali
Fonte: Elaborazioni su dati COMEXT
L’UE-15 nel 2006 ha importato dai PTM ortaggi freschi con un valore di 776 milioni di euro e 487 milioni di euro di frutta fresca così come definiti sopra (Tabella 3). I primi hanno rappresentato poco meno del 40% in valore e 54% in quantità delle importazioni di ortaggi freschi provenienti dai paesi terzi. Meno rilevante è invece il peso delle importazioni di frutta dai PTM, il cui valore costituisce solo l’11,7% del totale. Nel periodo considerato le importazioni di ortaggi dai PTM appaiono in continuo aumento, l’incremento del valore delle importazioni tra le medie biennali 2005-2006 e 1995-1996 è stato del 163,8% contro l’89,6% riferito al totale delle importazioni provenienti da paesi terzi. I paesi che hanno contribuito maggiormente all’incremento delle importazioni di ortaggi sono stati il Marocco e soprattutto Israele, mentre le importazioni dall’Egitto sono cresciute in misura inferiore (Grafico 1). Le importazioni dagli altri paesi del gruppo PTM sono di gran lunga meno importanti rispetto ai tre paesi citati, ma negli ultimi anni mostrano significativi incrementi (Tabella 3).
Grafico 1 – Le importazioni di ortaggi freschi dai PTM
Le importazioni di ortaggi sono costituite in prevalenza da patate, pomodori, fagioli freschi e peperoni. I primi due prodotti pur continuando ad avere un peso molto rilevante nelle importazioni dai PTM hanno avuto incrementi inferiori alla media. Per peperoni e fagioli freschi, e per molte altre tipologie di ortaggi, si osserva una crescita superiore alla media dalle importazioni.
Per quanto riguarda le importazioni di frutta dai PTM, confrontando la media biennale 2005-06 con quella 1995-96 si osserva una diminuzione sia pure lieve nelle quantità contro un incremento modesto nei valori (+19,6%). Tuttavia, come è evidenziato dalla Tabella 3, tale incremento non ha impedito la riduzione del peso delle importazioni di frutta dell’UE dai PTM sul totale delle importazioni dai paesi terzi. Nel periodo si è avuto un fortissimo incremento delle importazioni dall’Egitto, mentre quelle provenienti da Marocco e Israele sono diminuite sia pure di poco (Tabella 3). L’andamento delle importazioni di frutta dei PTM è condizionato dalla performance degli agrumi, che continuano ad avere un peso rilevante nell’aggregato ma mostrano una difficoltà crescenti sul mercato comunitario. La riduzione delle importazioni è stata maggiore per le arance e meno marcata per mandarini e clementine. Sono invece aumentate le importazioni di altre tipologie di frutta. Tra quelle che mostrano maggiori incrementi ci sono fragole, meloni, cocomeri e uva da tavola.
Grafico 2 – Le importazioni di frutta fresca dai PTM
Le differenti capacità mostrate dai singoli paesi e prodotti di beneficiare delle preferenze offerte dall’UE possono dipendere da numerose cause. Circoscrivendo l’esame a quelle legate alla modulazione di tali preferenze nel quadro del processo di allargamento dell’UE, da un lato, e dei cambiamenti nella protezione esterna, dall’altro, vanno evidenziati due fatti che appaiono speculari. Il primo è la difficoltà delle produzioni tradizionali dei paesi che avevano consolidate relazioni commerciali con l’UE a conservare le posizioni acquisite sul mercato comunitario. Il secondo è, invece, la forte crescita delle importazioni di prodotti provenienti da paesi per i quali le concessioni sono più recenti.
La perdita di competitività delle tradizionali produzioni provenienti dai PTM è dovuta anche al cosiddetto effetto di erosione delle preferenze. Ad esempio, la diminuzione delle esportazioni di agrumi del Marocco e Israele verso l’UE dipende anche dalla perdita del vantaggio competitivo determinato dalle preferenze rispetto ai prodotti provenienti dalla Spagna. Per altri prodotti, invece, le difficoltà sono derivate dai cambiamenti della protezione esterna comunitaria, come avvenuto per i pomodori del Marocco, per le ragioni ricordate sopra.
In questo quadro, l’ampliamento delle preferenze commerciali offerte dall’UE ai PTM, appare mirato a favorire l’apertura di nuovi sbocchi commerciali che si integrino con i calendari di produzione dell’offerta interna, evitando, per quanto possibile, di entrare in diretta concorrenza. Nello stesso tempo queste nuove concessioni vanno a bilanciare gli effetti di erosione delle preferenze, stimolando un riposizionamento dell’offerta dei PTM, che tende a diventare più articolata e completa, assecondando così le esigenze della distribuzione commerciale dei paesi europei e, nello stesso tempo, accrescendo il peso delle produzioni ortofrutticole a maggiore valore aggiunto.
Note
(1) Se il prezzo di entrata di un prodotto è compreso tra il prezzo di entrata limite e il 92% di tale prezzo, oltre alla normale tariffa si applica anche un dazio specifico, il cui importo, semplificando, è uguale alla differenza fra il prezzo di entrata limite e il prezzo di entrata.
(2) La concessione di licenze di importazione fu introdotta temporaneamente dall’UE nel 1999 a seguito di ripetuti superamenti dei contingenti mensili stabiliti dagli accordi. Le licenze di importazione si rivelarono efficaci nel controllare le importazioni di pomodori dal Marocco in quanto funzionarono anche come una barriera non tariffaria (Garcia Alvarez-Coque, 2002).
(3) Si è fatto riferimento all’aggregato UE a quindici paesi membri per limitare, per quanto possibile, l’effetto dell’allargamento del 2004 sui flussi di importazione dei prodotti ortofrutticoli freschi dai paesi terzi.
Riferimenti bibliografici
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Cioffi A. (2001). “Il sostegno di mercato ai produttori comunitari di ortofrutta fresca”, La Questione Agraria, 0(3): 113-42.
-
Cioffi A. e Dell’Aquila C. (2004). “The effects of trade policies for fresh fruits and vegetables of the European Union”, Food Policy, 29(1): 169-185.
-
Garcia Alvarez-Coque, J. M. (2002). “Agricultural Trade and the Barcelona Process: Is Full Liberalization Possible?”, European Review of Agricultural Economics. 3: 399-422.
-
Grethe, H. and S. Tangermann (1999), The EU Import Regime for Fresh Fruit and Vegetables after Implementation of the Results of the Uruguay Round, Discussion Paper 9902, Institute of Agricultural Economics, University of Göttingen.
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Ritson C e Swinbank A. (1995). “The impact of the Gatt agreement on EU fruit and vegetables policy”, Food Policy, 20 (4): 339-357.