Abstract
La nuova proposta di Politica Agricola Comune (PAC) prevede diverse novità, anche rilevanti, che potrebbero migliorare la fase di programmazione e rafforzare le attività di monitoraggio e di lettura delle capacità dei Piani Strategici della PAC di affrontare in modo adeguato le sfide identificate.
L'obiettivo di questo articolo è di osservare il nuovo quadro proposto per la lettura della performance dei Piani nella futura PAC e di promuovere una discussione collettiva su come rendere queste attività più utili e utilizzabili per i decisori, per i tecnici e soprattutto per il più ampio gruppo dei portatori di interesse.
Introduzione
A oltre sessant'anni dalla sua concezione, la Politica Agricola Comune (PAC) sta affrontando una nuova fase di programmazione e il processo di definizione del quadro unionale per il 2023-2027 è ormai quasi completato. Nel giugno 2018, la Commissione europea (CE) ha presentato proposte legislative sulla futura PAC con l'obiettivo di renderla più reattiva alle sfide future, continuando a sostenere gli agricoltori europei per un settore sostenibile e competitivo (Pulina, 2018). Il processo che ha consentito di arrivare all’approvazione dei Regolamenti “di base” è durato oltre tre anni. Le lunghe tempistiche, derivanti anche da diversi fattori di carattere politico come, ad esempio, la Brexit o il processo di definizione del bilancio, possono essere anche interpretate come sintomo di una proposta della CE ricca di contenuti innovativi e la cui comprensione e valutazione da parte degli Stati membri (SM) e del Parlamento europeo ha determinato l’approvazione dei Regolamenti nel dicembre 2021. Occorre però considerare che molti contenuti, nonché i dettagli tecnici, sono rimandati alla legislazione secondaria (regolamenti delegati ed esecutivi), il cui iter è stato avviato e terminerà solo entro il 2022. Di conseguenza, il quadro normativo complessivo non è ancora del tutto chiaro.
Una delle principali innovazioni è il New Delivery Model (NDM), vale a dire una nuova struttura di governance che dovrebbe permette il cosiddetto “shift” (passaggio) dall'attuale approccio basato sulla conformità a un approccio basato sui risultati, dove, evidentemente, la performance assume un ruolo centrale. Nell’ottica della CE, questo passaggio verso una politica più orientata al conseguimento degli obiettivi richiede da un lato una marcata semplificazione e, dall’altro, l'istituzione di un solido quadro di monitoraggio della efficacia, articolato su una serie di indicatori comuni. Il Piano Strategico della PAC (PSP) (European Commission, 2018) redatto a livello di Stato membro rappresenta un elemento cruciale, in quanto, trasferendo rilevanti responsabilità dall’Unione Europea (UE) agli Stati, dovrebbe permettere a questi ultimi di progettare e implementare più liberamente le strategie. Infatti, viene meno dal lato dello sviluppo rurale la rigidità della programmazione: si passa da una lista di strumenti predefiniti (misure, sotto-misure, tipi intervento, operazioni) e con regole specifiche, da incastonare all’interno di una predefinita architettura di obiettivi (obiettivi generali, priorità, focus area in stretta connessione con un set di indicatori), a una lista di solo otto tipologie di azione da cui poter derivare gli interventi. Questi potrebbero contribuire a una pluralità di obiettivi specifici e a una pluralità di indicatori di risultato e sarà lo Stato membro a identificare questo set di obiettivi e risultati. Questo inquadramento comune (ad esempio, la definizione dei meccanismi di supporto) investe anche gli strumenti del primo pilastro della PAC. La programmazione avviene, quindi, sempre all’interno degli obiettivi definiti a livello unionale e in relazione alla capacità dei PSP di contribuire a questo quadro con le loro performance attuative (Carey, 2019; Matthews, 2021; Metta, 2020). In questa ottica, si deve considerare l’applicazione di strumenti più analitici per esaminare la performance e si possono rileggere gli effetti della applicazione del Performance framework (PF) proposto nel 2014-20.
Nelle proposte per la futura PAC, l’architettura che dovrebbe consentire di leggere e monitorare le prestazioni, è indicata nel Titolo VII del Regolamento PSP come Quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione (PMEF - Performance Monitoring and Evaluation Framework) e sarà da applicare a tutti gli strumenti della futura PAC. Il PMEF si può considerare, anche alla luce delle valutazioni fatte dalla CE (European Commission, 2018a), un’evoluzione dell’attuale Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF) e avrà il compito di misurare le prestazioni dei futuri Piani, utilizzando due meccanismi di verifica di conseguimento degli obiettivi e le note tipologie di indicatori comuni: i) indicatori di contesto; ii) indicatori di output; iii) indicatori di risultato; iv) indicatori di impatto. Questo set di indicatori è accompagnato da un insieme di regole di valorizzazione degli indicatori. La novità più rilevante è la definizione in fase di programmazione di valori previsionali annuali della spesa che si prevede di erogare, collegata a un reale avanzamento dell’intervento e degli indicatori di prodotto e di risultato: ne consegue un’esigenza di pianificazione nel PSP non solo dell’intervento, ma anche della sua attuazione su base annua. In questo quadro, la CE procederà a verificare eventuali differenze tra programmato e realizzato; in particolare: una verifica annuale della performance (clearance) dei valori degli output; una verifica biennale della performance (review) sugli indicatori di risultato.
Il performance framework 2014-2020: strumento di controllo o di apprendimento?
Il Performance framework, o Quadro di efficacia dell’attuazione, è uno strumento per la lettura dell'efficacia dell'attuazione dei programmi operativi della politica di coesione 2014-20. Questo dispositivo, che non era previsto nella precedente programmazione 2007-13, si aggiunge alla cosiddetta regola dell'N+31, che, invece, valuta l'efficienza dell'attuazione dei programmi. Mentre il PF considera la velocità di realizzazione di un progetto, l'N+3, infatti, considera la velocità di erogazione di fondi ai beneficiari, ma entrambi i meccanismi possono essere strumenti importanti nell'applicazione delle politiche (Cagliero, 2017). Il PF funziona su un sistema di indicatori determinati a livello di singola priorità dello sviluppo rurale e legati all’attuazione finanziaria e alle realizzazioni fisiche, eventualmente anche a fasi di avanzamento di selezionati interventi rilevanti per la priorità e collegati a predefiniti indicatori di prodotto. Di questi indicatori sono fissati valori target finali al 2023 e intermedi, milestone, al 2018, come riportato nel capitolo 7 dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) (Tarangioli, 2020).
La base normativa è il Regolamento (UE) n.1303/2013, che istituisce la “Riserva di efficacia dell'attuazione”, una sorta di accantonamento di una quota delle risorse finanziarie dei programmi finanziati dai fondi strutturali, nonché dal FEASR e da una parte del FEAMP, che viene attribuita in via definitiva ai programmi al raggiungimento dei milestone, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione annuale sullo stato di attuazione. Per quanto riguarda il FEASR, e semplificando molto, si può far riferimento per il conseguimento degli obiettivi a un livello dell’85% del realizzato rispetto al programmato (Regolamento (UE) n. 215/2014 – articolo 6). Se il target intermedio non è stato raggiunto, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi della riserva a favore delle priorità che hanno conseguito il target e solo qualora si verificasse in non conseguimento in nessuna delle priorità, la riserva viene detratta dal programma e riassegnata ad altri programmi che hanno registrato un conseguimento dei milestone. Se a fine programmazione emerge una grave carenza (semplificando, non viene raggiunto almeno il 65 % del valore del target) la CE potrebbe eventualmente procedere a correzioni finanziare (Camaioni et al., 2017).
La verifica intermedia sui Performance framework dei PSR è avvenuta sulla base delle informazioni riportate nelle Relazioni Annuali di Attuazione del 2019 (Buglione e Ottaviani, 2019), e nel complesso il livello di efficacia per alcune priorità non è stata raggiunto solo in pochi casi (Basilicata, Veneto, Lombardia, Molise, Sicilia e dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), come emerge dalla tabella 1. In totale, le risorse correttamente assegnate (in quota FEASR) assommano a circa 580 milioni di euro, pari al 92% del totale, mentre le risorse da riassegnare per il mancato raggiungimento degli indicatori di performance ammontano a 47 Milioni di euro (De Franco et al., 2019).
Tabella 1 – Il quadro del conseguimento dei target intermedi in Italia
Fonte: Buglione e Ottaviani, 2019
Nella sua costruzione, durante le fasi di programmazione, il PF è stato giudicato, soprattutto dai servizi della CE, uno strumento molto utile, perché conduce a una maggiore consapevolezza e robustezza nella determinazione della logica di intervento e in molti casi ha comportato una rilettura critica delle esperienze passate. Il PF si è rilevato, sotto questo aspetto, un importante stimolo per la riflessione, anche grazie all’attivazione di dialoghi e confronti all’interno delle Regioni e Province autonome nonché tra queste i portatori di interesse e il mondo della ricerca. Si attendeva anche un evidente effetto positivo sulle fasi di attuazione, poiché un PF costruito su basi consistenti era atteso apportare un sano realismo e condurre, quindi, verso minori modifiche e revisioni dei PSR, nonché identificare e affrontare in anticipo eventuali e possibili criticità.
In termini operativi si trattava di uno strumento innovativo che tuttavia si è rilevato molto complesso da implementare-da parte delle Autorità di Gestione (AdG)-e comprenderne fino in fondo le implicazioni nell’attuazione del programma. Per questo la sua applicazione è stato supportata da una forte connessione tra il piano nazionale e quello regionale, dove la Rete Rurale ha fornito metodologie e supporto tecnico alle singole AdG, favorendo così una applicazione in coerenza tra i PSR. La Rete ha realizzato a questo fine tre utility. Il primo strumento è una lettura critica della normativa e dei documenti di orientamento; il secondo si incentra sui dati e sulle informazioni dei PSR, per offrire elementi di riflessione su eventuali modifiche ai quadri; il terzo è un tool di simulazione per stimare il conseguimento o meno dell'avanzamento e la possibilità di incorrere in casi di grave carenza2.
Alla luce dell’applicazione, si è osservata una marcata variabilità nella consistenza degli indicatori selezionati e delle loro quantificazioni, mentre si attendeva una costruzione più omogenea. La qualità delle stime si è rilevata problematica in diverse situazioni, poiché non sempre le assunzioni fatte si sono dimostrate attendibili, come anche il ritmo di implementazione previsto raramente è risultato realistico per seguire correttamente l’avanzamento dei PSR. La presenza del cosiddetto “dilemma tra l’orientamento ai risultati e la fissazione degli indicatori”3 (Camaioni et al., 2018a; European Parliament, 2011) ha determinato anche approcci troppo conservativi e poco utili a valutare l’implementazione concreta dei Programmi, con l’effetto, indesiderato, di attivare diverse revisioni dei PSR, più in cerca del conseguimento del PF, che per reali esigenze di modificare le strategie di intervento (Tarangioli, 2020). Questo ultimo aspetto assume particolare rilevanza perché conferma che il PF è stato percepito più come un meccanismo di controllo, e di sanzione, che non come un dispositivo di diagnosi e di supporto dell’implementazione del PSR, perdendo completamente la sua funzione iniziale. Inoltre, la procedura è considerata un fatto troppo tecnico, a cui è difficile che gli stakeholder abbiano accesso con piena consapevolezza (Cagliero et al., 2020a).
La lettura dell'efficacia di attuazione dei futuri PSP: tra esigenze di programmazione e capacità di attuazione
Nei considerando delle proposte regolamentari è evidenziato come il trasferimento agli SM della competenza di valutare le esigenze e di conseguire i target finali debba andare di pari passo con una maggiore flessibilità, ma richiede, quasi in contropartita, un solido quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. L’attenzione ai risultati più che alla conformità comporta una revisione del complesso sistema di monitoraggio e valutazione delle performance, vale a dire il PMEF, che dovrebbe consentire di leggere e monitorare l’avanzamento delle prestazioni della nuova PAC, implementata dai PSP, attraverso la sinergia di tutti gli strumenti di intervento proposti sia sul primo sia sul secondo pilastro (Pupo d’Andrea, 2021; Camaioni et al., 2021).
Come anticipato, il PMEF è sostanzialmente un'evoluzione dell'attuale CMEF e si basa, in continuità con il passato, su un set di indicatori comuni elencati nell’allegato I del Regolamento sul PSP e un set di regole di funzionamento del sistema di tali indicatori. Gli indicatori di contesto sono relativi alla descrizione della situazione di partenza. Gli indicatori di impatto sono funzionali a individuare il cambiamento innescato dal PSP in termini di valutazione e performance rispetto agli obiettivi della PAC. Gli indicatori di output individuano, invece, le realizzazioni degli interventi e sono legati al processo di determinazione degli importi unitari; sono funzionali alla lettura della efficacia della spesa e della realizzazione (performance clearance). Infine, gli indicatori di risultato sono relativi agli obiettivi specifici e sono utilizzati per la definizione e quantificazione dei target intermedi e finali, vale a dire il raggiungimento degli obiettivi attesi (performance review) (Camaioni et al., 2021; Cagliero et al., 2021a).
Sempre all’interno dei considerando è dichiarato che una politica basata sull'efficacia dell'attuazione implica una valutazione annuale e pluriennale, proprio sulla base degli indicatori comuni di output, risultato e impatto definiti nel PMEF. Tuttavia, si sottolinea anche che è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori, in modo da riflettere nel modo più chiaro possibile, e meno oneroso in termini amministrativi, se un intervento sovvenzionato contribuisca in modo diretto e significativo al conseguimento degli obiettivi previsti. In questo senso, per la lettura della performance la CE fa riferimento solo alla serie comune di indicatori concordati a livello dell'UE e inclusi nell'allegato di accompagnamento del Regolamento anche "per garantire condizioni di parità nella valutare l'efficacia delle misure utilizzate" (Erjavec et al., 2018).
L’attuazione del Piano Strategico della PAC sarà monitorata sulla base dell’avanzamento degli indicatori di prodotto comuni e dei progressi compiuti nella realizzazione dei target annuali (indicatori di risultato comuni) rispetto ai valori programmati nel PSP. Si può affermare che questo sia il vero cuore del New Delivery Model: l’implementazione dei processi di performance clearance e performance review, vale a dire la lettura della capacità dei PSP di conseguire gli obiettivi che si sono dati, alla luce della analisi di contesto, delle esigenze identificate e priorizzate e della complessiva strategia di intervento determinata (Figura 1).
Figura 1 - Una rappresentazione di sintesi della proposta di misurazione della efficacia del PSP
*Solo alcuni indicatori di risultato selezionati
Fonte: Camaioni et al., 2021
Pertanto, possiamo individuare tre livelli di performance collegati a tre distinti processi di verifica. Il primo livello è processo di clearance, che formalmente attiene al confronto tra importo unitario programmato e realizzato dell’intervento, ma strettamente collegato alla realizzazione dell’indicatore di prodotto su base annuale. La clearance è funzionale al riconoscimento agli SM delle spese da parte della CE a valere sul PSP. Il secondo livello attiene alla procedura di performance review connessa alla verifica dell’efficacia nel conseguimento dei milestone espressi solo da alcuni selezionati indicatori di risultato e può comportare conseguenze in caso di mancato conseguimento. In particolare, nella relazione dell’efficacia dell’attuazione gli SM dovranno informare annualmente sul livello di raggiungimento di tutti i milestone degli indicatori di risultato. Nel 2025, 2026 e nel 2027, la verifica (performance review) si concentrerà su un set di 22 predeterminati indicatori di risultato e il confronto tra valore programmato e valore realizzato se inferiore rispettivamente al 35%, 35% e 25% richiederà la redazione di un Piano di azione. Solo nel caso il piano di azione non sia inviato, o sia palesemente insufficiente o non attuato, lo Stato Membro può incorrere nella sospensione dei pagamenti sia nel 2025 che nel 2027.
In questo quadro, la novità più rilevante è la definizione in fase di pianificazione del PSP di valori previsionali degli indicatori di output e risultato su base annuale e in coerenza con il livello di attuazione, vale a dire con l'avanzamento reale della spesa. Nella programmazione 2014-2020, invece, l'AdG individua il valore target degli indicatori solo a fine programmazione ed esclusivamente per la performance review sono individuati anche dei valori intermedi, i cosiddetti milestone al 2018. Inoltre, il NDM segna anche una discontinuità con il 2014-20 perché focalizza la lettura della performance review del PSP sui soli indicatori di risultato, mentre oggi si fa riferimento a indicatori di output e non di risultato (Camaioni et al., 2021). La prima ed evidente rilevanza del NDM è, nei fatti, questo approccio di registrazione e di lettura degli indicatori su base annuale che comporta la necessità, già in fase di programmazione, di fare delle stime non solo sulle realizzazioni, ma anche sui tempi e sulle velocità di attuazione degli interventi.
Per procedere a determinare valori adeguati è necessario stimare i pagamenti attesi per ogni anno finanziario e la relativa quantificazione espressa in output (numero di ettari, numero di progetti, ecc.), anche alla luce della forte connessione tra indicatori di risultato e gli output, quindi tra clearance e review. Questo processo richiede una valutazione complessa, e in termini molto concreti, di diversi aspetti: quali interventi si intende attivare e quando; quali possono essere le tempistiche dei bandi, di istruttoria e di pagamento (e quali step di pagamento); quali processi di informatizzazione delle procedure; quali attività e tempi per i controlli; nonché ulteriori temi rilevanti che possono incidere sulle attuazioni degli interventi. È necessaria, allora, una marcata conoscenza dell’intero modello di programmazione e della sua operatività, ma anche la piena consapevolezza delle reali possibilità di azione della filiera amministrativa, nelle sue diverse e articolate componenti (Camaioni et al., 2021).
Il NDM porta, in altri termini, al centro dei processi di programmazione, prima ancora che di monitoraggio, le modalità concrete di attuazione, vale a dire, la capacità di progressione dei singoli interventi del PSP contro i valori che si sono prefissati, alla luce delle strategie identificate e sulla capacità complessiva di delivery. Il policy maker deve tener conto dei diversi livelli di complessità nella definizione del PSP, ed in particolare dei valori annuali degli indicatori di risultato: le relazioni tra diversi indicatori, i potenziali diversi livelli di intervento e le differenti modalità di azione, i numerosi fattori e la loro variabilità che incidono sulle tempistiche di attuazione. In questa ottica, appare subito evidente come un richiamo alla semplificazione della programmazione sia un atto di buon senso.
Alcune riflessioni finali
Nel 2018 il Commissario Hogan dichiarò “Rather than rules & compliance the focus will shift to results & performance (…) moving away from a ‘one-size-fits-all’ to a more tailor-made approach” (Agra Focus, 2018). Si può riconoscere al NDM, e quindi ai futuri Piani Strategici, questa maggiore flessibilità nella programmazione da parte degli SM, ma è anche evidente che i parametri di base, gli obiettivi, i tipi di intervento e i requisiti minimi restano a livello comune, come anche le modalità di analizzare come i PSP contribuiscano agli obiettivi dell'Unione e quali regole si debbano seguire nel processo di lettura (De Castro et al., 2020). In questo quadro gli SM redigono i loro Piani Strategici, in cui determineranno obiettivi operativi nazionali basati sulla valutazione di esigenze particolari, gli adattamenti delle misure e le disposizioni, derivanti dal quadro comune, per il monitoraggio delle performance, il tutto basato su una logica di intervento chiaramente stabilita. Ciò implica che la responsabilità della stima corretta dei risultati da conseguire è del tutto trasferita agli SM, mentre il ruolo della CE sarà principalmente limitato alla convalida dei PSP e al monitoraggio della loro attuazione, compresa l'imposizione di sanzioni adeguate in caso di progressi insufficienti (Erjavec et al., 2018). A priori, il nuovo sistema di monitoraggio e valutazione basato sulla performance potrebbe essere uno strumento estremamente importante di responsabilità politica e di apprendimento. Sicuramente è già una delle parti centrali della riforma della PAC, che dovrebbe interessare e coinvolgere tutti i portatori di interesse e non solo gli uffici di monitoraggio, le AdG e gli esperti di monitoraggio e valutazione (Metta, 2020).
In questo periodo di programmazione, abbiamo appreso che l’attuale PF si conferma un meccanismo complesso di monitoraggio, a cui forse si è data troppa enfasi e sul quale si sono riposte troppe attese. Per sua natura, il PF non può essere un dispositivo né di programmazione, né di valutazione, né di comunicazione e in questo senso, diversi autori (Cagliero et al., 2021b; Tarangioli, 2020; Camaioni et al., 2018b) hanno messo ben in luce il pericolo di ridurre la valutazione al rango di una mera analisi di performance. Tuttavia, ha mostrato un interessante potenziale per aiutare le fasi di programmazione e per anticipare eventuali criticità di implementazione, più come strumento per acquisire consapevolezza, che come meccanismo operativo nell’implementazione. In un certo senso è stato una sorta di palestra dove imparare a gestire il cambio di approccio della futura programmazione verso un quadro di performance dei PSP (Cagliero et al., 2020b).
Come evidenziato, tuttavia, diverse e rilevanti sono le differenze tra il PF utilizzato nel 2014-20 e la modalità di analisi e monitoraggio della performance proposto per il 2023-27, soprattutto nelle evidenti connessioni con le fasi di programmazione. Questo è un aspetto di marcata rilevanza teorica, ma ancor più operativa, che interessa anche gli aspetti più concreti della capacità implementativa da parte delle attuali e future strutture che gestiranno gli interventi. Già nel 2014, i servizi della CE evidenziavano per tutti i Fondi strutturali che una politica orientata ai risultati si basa su tre pilastri: una chiara articolazione degli obiettivi specifici dei programmi con una forte logica d'intervento e con indicatori di risultato con definizioni e obiettivi misurabili; una definizione di milestone e obiettivi chiari e misurabili per garantire che i progressi avvengano come previsto (PF); una garanzia che siano presenti i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione, vale a dire una adeguata capacità amministrativa (European Commission, 2014).
Spesso l’attenzione degli osservatori e dei policy maker si è focalizzata, tuttavia, soprattutto sui primi due aspetti, e altrettanto spesso il terzo elemento non è stato preso in giusto conto, vale a dire affrontato con adeguata attenzione. È importante, allora, ricordare che una corretta conoscenza dei processi attuativi e dei loro punti critici è la base per avanzare corrette previsioni di realizzazione e rappresenta uno strumento centrale per comprendere la portata delle politiche e la capacità di concorrere a perseguire i target unionali. Il NDM riporta altresì al centro dell’attenzione, soprattutto sugli interventi più complessi da programmare e gestire quali ad esempio gli investimenti rivolti alla competitività, il tema delle tempistiche con cui l’azione amministrativa consente di rispondere alle sfide delle imprese agricole sul territorio, ma evitando che il sistema di verifica dei tempi di conseguimento dei risultati diventi un meccanismo che si aggiunga al carico burocratico che numerosi beneficiari lamentano. In realtà, il meccanismo di verifica di performance consente sufficiente elasticità agli SM per adottare soluzioni che evitano la sospensione dei fondi europei. Fondamentale diviene, quindi, la comprensione di questo meccanismo da parte dei numerosi attori pubblici coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi.
Nel contesto italiano questo aspetto appare particolarmente complesso anche in relazione alla struttura di governance che si adotterà, come probabilmente avverrà anche per gli altri SM che fino ad oggi hanno programmato i loro PSR su base regionale: dover stimare una sorta di contributo unico a livello nazionale del progresso annuo verso i risultati, a partire da un contesto fatto di moltissime variabili, come scelte diverse, diverse esperienze e differenti apparati amministrativi, sarà per tutti una sfida molto difficile (Camaioni et al., 2021).
In sintesi, e come sottolineato da diversi osservatori (Erjavec, et al. 2018; Camaioni et al., 2021, Cagliero et al. 2021b), collegare strettamente la PAC alla performance attraverso il nuovo modello di delivery rappresenta una scommessa ambiziosa da parte della CE. Nella realtà, si spera possa dimostrarsi veramente vantaggiosa per gli agricoltori e non solo configurarsi come un aumento di inerzia nella programmazione e di controllo nella implementazione. Tuttavia, sembra che ad oggi, nella fase concreta di programmazione, quella che Bruxelles intende come una semplificazione si stia rilevando una fonte di complessità eccessiva da gestire per gli SM. La scommessa fatta rischia, allora, di complicare oltre modo le azioni di monitoraggio, controllo e orientamento; e queste, sotto diversi punti di vista, sono le sole attività che possono concretamente assicurare che la PAC resti, in modo chiaro e trasparente, una politica comune.
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- 1. La cosiddetta regola “N+3” consente alla Commissione europea di procedere al disimpegno della parte dell'importo in un Programma operativo che non sia stata utilizzata entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo. Per completezza di informazione, per la programmazione 23-27, in ambito FEASR, si applicherà N+2.
- 2. Tutta la documentazione di approfondimento e supporto fornita dalla RRN sono reperibili al seguente [link]
- 3. La rendicontazione e l'apprendimento potrebbero seguire due percorsi opposti. La rendicontazione si stabilisce su un chiaro legame tra un progetto/programma/politica e i suoi effetti. In termini di apprendimento, tuttavia, si deve lavorare su proxy di performance (ad esempio i risultati o l'impatto) e il nesso tra azione e risultati è più debole. La rendicontazione è più semplice e può divenire l’elemento principale del percorso di stima, conducendo però a esercizi troppo cauti. (European Parliament, 2011).