Introduzione
Sei anni fa, di questi giorni, entrava in vigore il decreto legislativo n. 228/01, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo. Approvato a tempo di record in chiusura della XIII legislatura – dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge delega alla pubblicazione del decreto passarono appena due mesi – e redatto direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali dopo un’azione di concertazione con il mondo agricolo che ha avuto pochi precedenti storici, la prima “legge di orientamento” italiana ha costituito una svolta per il modo agricolo, in particolare per la rivoluzionaria riscrittura della figura dell’imprenditore agricolo (articolo 2135 del codice civile).
La nuova definizione di imprenditore agricolo
Per quasi sessant’anni il soggetto principale dell’agricoltura italiana, l’imprenditore agricolo, era stato identificato come colui che esercitava un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, dove queste ultime erano reputate tali quando rientravano “nell’esercizio normale dell’agricoltura”.
Sulla scia dei grandi mutamenti introdotti nella politica agricola comune negli anni Novanta (con la fine del sostegno diretto alle produzioni) e della necessità di costruire un nuovo rapporto tra contribuente e agricoltore che vedesse in quest’ultimo un soggetto capace di fornire non solo “cibo”, ma servizi e benefit ambientali, la revisione della figura dell’imprenditore agricolo diveniva un’esigenza inderogabile: la nuova definizione di imprenditore agricolo tracciata nel 2001 appare, a sei anni di distanza, ancora fortemente innovativa e vale la pena di essere riletta: è imprenditore agricolo: “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Molto è stato scritto in questi anni su tale definizione: riportare tutti i commenti e le valutazioni richiederebbe alcuni volumi: tra le tante, l’innovazione di maggior portata, tuttavia, è forse rinvenibile nell’evidente allargamento, rispetto al passato, delle attività connesse all’agricoltura in senso stretto, che spaziano ora dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti aziendali e non, purché i primi siano prevalenti sui secondi, alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. E’ evidente che le attività connesse non devono prevalere rispetto all’attività agricola, che resta ovviamente l’attività principale, ma concorrono a potenziare il ruolo dell’azienda agricola in una visione moderna ed ampia delle funzioni dell’agricoltura.
Dalla normalità alla prevalenza
Viene quindi a cadere il principio previgente della “normalità”, rispetto all’attività agricola, delle attività connesse, sostituito dal concetto della “prevalenza” dei beni e dei servizi prodotti rispetto a quelli esterni all’azienda. Il criterio della prevalenza nell’utilizzo delle attrezzature aziendali consente di ricomprendere appieno nell’agricoltura tutta la multifunzionalità, consentendo nuovi sbocchi all’attività agricola stessa, favorendo nuovi investimenti e contribuendo in misura decisiva alla diversificazione delle fonti di reddito dell’impresa agricola.
Sul solco della riforma del 2001, la legislazione di questi ultimi anni ha ulteriormente rafforzato le possibilità dinamiche sul mercato dei beni e dei servizi dell’impresa agricola: da una specifica tassazione semplificata per le attività di servizio, alle misure in favore delle società agricole, allo sviluppo di forme innovative di società per la commercializzazione dei prodotti, alle notevoli possibilità di vendita diretta offerte agli imprenditori agricoli, all’affidamento diretto di servizi agli imprenditori agricoli da parte delle pubbliche amministrazioni, fino alla ricompresa nel reddito agrario della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo (1).
Le leggi di orientamento successive, a cominciare dal decreto legislativo n. 99 del 2004, hanno dato ancor più enfasi all’aspetto professionale dell’attività agricola, concentrando benefici e agevolazioni fiscali su quei soggetti (imprenditori agricoli professionali, organizzati anche in forma societaria) che dell’attività agricola fanno la prevalente fonte di reddito e il principale impegno professionale: si è trattato di una scelta in controtendenza rispetto a quella operata da tempo dall’Unione Europea di non dare rilievo alla soggettività di chi si occupa di agricoltura (2), ma che tutto il sistema agricolo italiano, dalle organizzazioni professionali, al Governo, al Parlamento, ha ritenuto di abbracciare in modo convinto e che molte Regioni, anche nei Programmi di sviluppo rurale, stanno valorizzando.
Considerazioni conclusive
Dall’approvazione della legge di orientamento del 2001 si sono succeduti tre Governi, tre legislature e una riforma costituzionale: la definizione di imprenditore agricolo è stata sempre autorevolmente confermata.
Possiamo affermare che l’assetto civilistico e fiscale riguardante la figura dell’imprenditore agricolo sia tra i più avanzati del mondo, offrendo agli imprenditori delle “cento agricolture” italiane un quadro di regole in cui inserire la propria impresa, le proprie prospettive di sviluppo – anche le più innovative – senza dover cambiare la propria natura agricola ma, al contrario, sfruttando tutti gli strumenti, anche societari, che meglio si adattano alla propria realtà. Flessibilità, anche fiscale, ribadiamo, e visione assolutamente moderna dello sviluppo dell’attività agricola sono la chiave del successo avuto dall’articolo 2135 del codice civile così come riscritto nel 2001, una norma in cui tutto il mondo agricolo italiano, anche cooperativo, ha creduto e in cui si è pienamente identificato.
Un passo prospettico, che necessiterà di una condivisione eguale a quella avutasi nel 2001, sarà quello di affrontare la revisione delle figure (il plurale è necessario in quanto, come noto, sono più d’una nella legislazione nazionale) del coltivatore diretto: primi segnali importanti, che il mondo accademico ha sottovalutato nel loro pieno significato, sono stati operati con i decreti di orientamento nn. 99/2004 e 101/2005, laddove è stata incentivata la “società agricola di coltivatori diretti” (3): si tratta di un tema di grande rilevanza che può portare a sviluppi di grande interesse nella via della multifunzionalità e della professionalizzazione dell’attività agricola.
Note
(1) Comma 369 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006).
(2) L’imprenditore agricolo a titolo principale aveva cessato di essere rilevante a fini comunitari già nel 1999.
(3) Si veda al riguardo l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 99/2004.
Commenti
Utente non regi... (non verificato)
Gio, 01/01/1970 - 01:00
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Criterio prevalenza
Un'azienda agricola o una società agricola può essere costituita con il fine esclusivo della ''produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche''(impiegando prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo)?
Prevalentemente significa 51% rispetto al totale impiegato?
Nel caso di un impianto fotovoltaico, come si calcola il criterio della prevalenza?
Commento originariamente inviato da 'Marco Nucci' in data 16/11/2007.
Utente non regi... (non verificato)
Gio, 01/01/1970 - 01:00
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comma 1094 finanziaria 2007
spettabile associazione,
gradrei ricevere chiarimenti in merito all'interpretazione del comma in oggetto, ritenendo lo stesso un ampliamento della definizione di Imprenditore Agricolo. Infatti lo scrivente ritiene che sia equiparato ad Imprenditore Agricolo anche la SOCIETA' AGRICOLA arl che effettua esclusivamente la commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci.
La presente risposta è attesa con urgenza avendo verificato il sottoscritto una certa confusione.
Commento originariamente inviato da 'Aurelio Memoli' in data 12/09/2007.
roberto parasecolo
Sab, 28/07/2018 - 17:09
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comma 1094 finanziaria 2007
buongiorno vorrei sapere se al quesito è stata data una risposta, sarei molto interessato in quanto ho una causa in corso con INPS che riguarda esattamente il quesito menzionato.
piu precisamante sono amministratore di una srl il cui capitale è al 100% di imprenditori agricoli e che trasforma esclusivamente prodotti agricoli dei soci, pertanto ho sempre pensato cje la srl fosse equiparata alle cooperative di trasformazione e dovesse pagare contributi agricoli. ma gli ispettori INPS la pensano in modo diverso e vorrebbero che pagassi contributi coe industria .
attendo cortesemente se possibile una risposta al quesito
saluti
roberto parasecolo
Utente non regi... (non verificato)
Gio, 01/01/1970 - 01:00
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area di azione di un
un imprenditore agricolo della provincia di avellino puo costruire un agriturismo e quindi l'attivita annessa all imprenditore nella provincia di napoli, le due province distano solo 3 0 4 km?
Commento originariamente inviato da 'antonio' in data 19/06/2009.