Il quadro normativo di riferimento
Le regole di funzionamento delle misure di controllo e di sostegno a favore del settore vitivinicolo, pur continuando nel loro complesso a rappresentare un’eccezione all’interno del panorama complessivo della Pac (Sardone, 2013), sono ormai da circa un decennio confluite all’interno dell’Ocm unica. In occasione dell’ultima riforma varata con il Reg. (UE) n. 1308/2013, sono state modificati alcuni aspetti legati alle disposizioni che regolano i meccanismi di sostegno al settore e alle misure regolamentari che governano le norme di produzione e commercializzazione (Pomarici, Sardone, 2014). Nessuna di queste modifiche ha, tuttavia, alterato in misura significativa il quadro normativo di riferimento, fatta eccezione per l’introduzione del sistema di autorizzazione agli impianti di nuove superfici per uva da vino, che sostituisce il precedente regime basato sui diritti di impianto, come meccanismo per la gestione del potenziale di produzione all’interno dei paesi membri che erano sottoposti a tale limitazione.
In ragione di tale meccanismo quello vitivinicolo rimane, quindi, l’unico comparto produttivo agricolo che vede limitato il suo sviluppo da un sistema di contenimento degli investimenti in nuove superfici1. Inoltre, il nuovo sistema, che sostituisce un precedente meccanismo rimasto in vigore per circa trenta anni, a seguito di proroghe successive (EP, 2011), si caratterizza anch’esso come transitorio, essendo destinato (almeno sulla carta) a cessare entro il 2030.
All’interno dell’Ocm unica, le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo sono definite agli articoli da 61 a 72, che stabiliscono le norme relative a: la dimensione massima delle superfici che possono essere assegnate su base annuale; le regole minime di ammissibilità delle domande che ciascuno Stato membro deve osservare; alcuni criteri opzionali di attuazione finalizzati a di individuare meccanismi di priorità; le procedure per assicurare le operazioni di reimpianto per gli aventi diritto; la transizione dal vecchio al nuovo regime; i controlli sulla legalità e la legittimità degli impianti vitati. Completano il quadro normativo di riferimento le disposizioni previste da altri due regolamenti: il regolamento delegato (UE) 2015/560, tramite il quale sono ampliati e meglio specificati i criteri e le eventuali restrizioni adottabili dai paesi membri per il rilascio delle nuove autorizzazioni; e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 che reca le modalità di attuazione per l’implementazione del nuovo sistema.
In questo contributo ci si limiterà a descrivere e ad analizzare la sola componente relativa alle autorizzazioni per nuovi impianti di vite da vino, soffermandosi solo con brevi riferimenti sul tema dei reimpianti e della conversione dei precedenti diritti in autorizzazioni.
In breve, il nuovo meccanismo autorizzativo è entrato in vigore il 1 gennaio del 2016, sancendo la scomparsa dei vecchi diritti di impianto, i quali - qualora ancora in corso di validità - potranno essere trasformati in autorizzazioni di pari consistenza entro il termine massimo del dicembre del 2020, potendo avere una durata in ogni caso non superiore ai tre anni e, quindi, non superiore al temine del 2023.
Il rilascio delle autorizzazioni, gratuite e non trasferibili, per la realizzazione di nuovi impianti per vite da vino avviene da parte dello Stato membro (nel caso italiano dalle Regioni) su richiesta dei produttori. Per ciascun anno lo Stato membro può assegnare un numero massimo di nuovi ettari corrispondente a non oltre l’1% della superfice nazionale investita a vite da vino (meccanismo di salvaguardia), così come risultante dall’ultimo Inventario. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità al massimo per tre anni, oltrepassati i quali il produttore non potrà più utilizzarle e sarà soggetto ad una sanzione amministrativa.
Gli Stati membri hanno facoltà di fissare annualmente la disponibilità di nuove autorizzazioni ad un livello inferiore all’1%, ma comunque superiore allo 0%, e di limitare le autorizzazioni in alcune zone specifiche, eventualmente consultandosi con organizzazioni professionali o gruppi di produttori riconosciuti che hanno definito un accordo in tal senso, purché possano dimostrare che tale limitazione è necessaria ad evitare un rischio di sovrapproduzione o di ingenerare una svalutazione di specifiche Denominazioni di origine o Indicazioni geografiche protette (Dop e Igp).
Gli Stati membri sono tenuti a soddisfare tutte le domande ammissibili, fino al raggiungimento del totale messo a disposizione per ciascun anno. Nella definizione di ammissibilità i paesi membri possono ricorrere a uno o più criteri: il possesso di una superficie equivalente a quella per cui è fatta richiesta di autorizzazioni; il possesso di adeguate capacità professionali; la mancanza di un rischio di usurpazione, ovvero di uno sfruttamento indebito, della notorietà di specifiche Dop e Igp (da dimostrare).
Al fine di gestire eventuali domande in eccesso, lo Stato membro può decidere di ricorrere in tutto o in parte ad un meccanismo di cosiddetto “pro-rata” (distribuzione proporzionale delle autorizzazioni sulla base delle richieste ritenute ammissibili), oppure di utilizzare anche alcuni criteri di priorità: nuovi operatori (tra i quali è possibile includere i giovani); vigneti che contribuiscono alla conservazione dell’ambiente; progetti di ricomposizione fondiaria; superfici con specifici vincoli naturali; sostenibilità economica dei progetti; contributo all’aumento della competitività aziendale o regionale; miglioramento della qualità dei prodotti con una indicazione geografica; accrescimento delle aziende di piccola e media dimensione; comportamento precedente del produttore; organizzazioni senza scopo di lucro e a fini sociali, che hanno ricevuto terreni confiscati.
Sia i criteri di ammissibilità, che i criteri di priorità possono essere applicati uniformemente a livello nazionale, oppure ad un livello territoriale inferiore, anche ricorrendo a diversi livelli di importanza in base alle diverse zone2. I criteri di priorità prescelti, inoltre, possono essere ponderati per importanza, così da favorire la costruzione di eventuali graduatorie nell’assegnazione delle autorizzazioni annualmente disponibili.
Qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri di priorità adottati, ai richiedenti venga concessa un’autorizzazione corrispondente almeno del 50% della superficie richiesta, è data facoltà di rifiutare la concessione senza alcuna sanzione. Le superfici corrispondenti possono essere riassegnate ad altri richiedenti, oppure utilizzate nell’annualità successiva in aggiunta al tetto massimo dell’1%.
Le autorizzazioni sono, invece, concesse in maniera automatica (entro tre mesi dalla richiesta) ai produttori che hanno effettuato l’estirpazione di una superfice vitata. La domanda può essere inoltrata in qualunque momento dell’anno, entro il termine della campagna stessa, o entro al massimo due anni (su decisone dello Stato membro) dalla data dell’estirpazione. E’ possibile concedere l’autorizzazione anche ai produttori che si impegnano a estirpare entro 4 anni (reimpianto anticipato dietro cauzione). Nel caso dei reimpianti, le autorizzazioni riguardano una superficie equivalente a quella estirpata in coltura pura e la loro concessione non determina nessuna decurtazione della superficie messa a disposizione per nuovi impianti. Stante l’intrasferibilità delle autorizzazioni, i reimpianti possono essere utilizzati solo all’interno della stessa azienda in cui è avvenuta l’estirpazione. Nel caso delle Dop e delle Igp, gli Stati membri possono altresì limitare, motivatamente, i reimpianti alla stessa denominazione o indicazione di partenza. Se non vi sono restrizioni e il reimpianto avviene sulle medesime superfici di partenza, allo Stato membro è data facoltà di adottare una procedura semplificata, mediante una comunicazione ex post, purché effettuata entro la campagna viticola in corso.
Stante il regime autorizzativo, anche il nuovo regolamento dispone che gli impianti realizzati al di fuori delle regole sopradescritte debbano essere estirpati a spese dei produttori. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta sanzioni comprese tra i 6.000 e i 20.000 euro per ettaro.
Le scelte attuate dai paesi membri
Il nuovo sistema di autorizzativo ha trovato applicazione all’interno di 13 paesi membri produttori di vino, tra i quali tutti i grandi produttori (Francia, Italia, Spagna, Germania e Portogallo). L’ampia flessibilità riconosciuta agli Stati membri nelle decisioni di attuazione del nuovo sistema autorizzativo ha fatto sì che le modalità utilizzate dai singoli paesi membri fossero piuttosto differenziate (Tabella 1).
Tabella 1 - Scelte attuate dagli Stati membri sul nuovo sistema di autorizzazioni agli impianti per vite da vino
* Il secondo punteggio si riferisce alla regione del Madeira per Dop/Igp, a cui non si applica il criterio della Qualità
** Il secondo punteggio si riferisce alla regione del Kras, a cui non si applica il criterio delle Piccole/Medie imprese
*** Intesi come giovani
Fonte: ns. elaborazioni su documenti Commissione Europea, aprile 2016
In primo luogo va notato che tutti i paesi hanno scelto di rendere disponibili superfici pari al tetto massimo consentito dell’1%, fatta eccezione per Spagna (0,44%) e Germania (0,3%) che hanno fatto un uso più stringente della clausola di salvaguardia. Così per l’annualità 2016 i nuovi vigneti potenzialmente assegnabili sono ammontati a 25.632 ettari in tutta l’UE, dei quali ¼ collocati nel nostro paese.
Il metodo di allocazione scelto è stato per sette paesi, tra cui l’Italia, interamente basato sul sistema del pro rata (proporzionale), mentre altri cinque paesi, tra cui Spagna e Francia, hanno utilizzato un meccanismo basato sul ricorso a criteri di priorità; infine, la sola Germania ha utilizzato un criterio misto (21% circa pro rata e restante tramite priorità). Inoltre, l’adozione di uno o più criteri di priorità in quattro casi si è accompagnato anche all’individuazione di limitazioni sub-nazionali (Spagna, Francia, Portogallo e Germania).
La maggioranza dei tredici paesi ha stabilito di impiegare un criterio di ammissibilità per le domande di nuove autorizzazioni. Tra questi, quello più utilizzato riguarda la necessità da parte del produttore richiedente di avere già la disponibilità di una superfice almeno corrispondente a quella richiesta. A questo criterio, due paesi hanno associato anche ulteriori criteri: le competenze professionali in Romania e il rischio di usurpazione della notorietà di Dop e Igp in Portogallo, dove limitatamente alla zona di produzione del Maidera e per i vini con una indicazione di origine è anche necessario dimostrare che le nuove superfici da impiantare sono in grado di contribuire all’innalzamento della qualità della produzione. La Francia, invece, si è limitata a impiegare il solo criterio del rischio di usurpazione della notorietà per alcune zone di produzione. In aggiunta, la Francia ha anche stabilito di limitare le nuove autorizzazioni ad un ristretto numero di ettari in alcune zone ammissibili alla produzione di ben 291 vini con una Dop (su un totale di 355) e di 15 vini con Igp (su un totale di 75). Analoghe limitazioni, su un più ristretto numero di denominazioni di origine, sono state stabilite anche in Spagna, Portogallo e Germania.
Più articolato appare il panorama delle scelte effettuate dai sei paesi che hanno deciso di adottare dei criteri di priorità nell’assegnazione delle autorizzazioni ai nuovi impianti vitati. I criteri selezionati, con pesi differenziati da paese a paese, sono quelli relativi a: i nuovi entranti, intesi come giovani da tre paesi su quattro; il contributo dei nuovi vigneti da realizzare alla conservazione dell’ambiente; le richieste relative a superfici ricadenti in zone con specifici vincoli naturali; i vigneti in grado di produrre un miglioramento della qualità dei prodotti con una indicazione o denominazione geografica; le assegnazioni effettuate nell’ottica dell’accrescimento delle aziende di piccola e media dimensione; la selezione sulla base del comportamento precedente del produttore. Nell’uso dei criteri, si sottolineano le scelte di Portogallo, Grecia e Slovenia che hanno adottato da tre a cinque criteri tra quelli indicati; viceversa, la Germania si è limitata ad un solo criterio (vincoli naturali), mentre Francia e Spagna a due: giovani e comportamento precedente.
Per quanto variegate, le scelte adoperate dai paesi membri indicano che alcuni dei possibili criteri stabiliti in sede regolamentare hanno trovato poco o nessuno interesse – quanto meno in questa fase iniziale di applicazione –, ponendo alcuni dubbi sulla capacità del testo adottato di rispondere alle reali esigenze di selettività nell’assegnazione delle superfici disponibili da parte dei singoli paesi membri.
L’entrata a regime e l’andamento delle richieste in Italia
Nel nostro paese, le disposizioni sulle modalità di attuazione del sistema autorizzativo sono state assunte tramite il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, con il quale sono state definite anche le regole per la conversione dei precedenti diritti di impianto in autorizzazioni di dimensione e durata equivalente e quelle relative ai reimpianti. Tali norme potranno comunque essere modificate entro il 1° febbraio di ciascun anno successivo, mediante un nuovo decreto a seguito di un rinnovato accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, oltre che alla luce dei risultati ottenuti dopo il primo anno di applicazione. La richiesta di adozione di nuove e più stringenti limitazioni può essere adottata dal Ministero anche a seguito di una specifica comunicazione da parte delle autorità regionali competenti per le singole zone di produzione, corredata da una relazione giustificativa, oppure di una raccomandazione, opportunamente giustificata, avanzata da organizzazioni professionali riconosciute e rappresentative della zona geografica di riferimento, previo accordo con le parti e concertazione con le Regioni interessate.
Il sistema è gestito attraverso la costituzione del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, al quale vengono fatte le comunicazioni necessarie al suo aggiornamento e a quello dello Schedario viticolo.
Come già anticipato, la quota massima di ettari annualmente disponibili è stata fissata dal nostro paese nella misura dell’1% della superficie nazionale risultante dall’ultimo aggiornamento dell’Inventario. Tale incremento è ripartito su base regionale, in modo tale che in ciascun ambito territoriale sia assicurata la possibilità di un incremento corrispondente alla percentuale annua stabilita. Nel caso in cui in alcune Regioni le richieste ammesse siano inferiori alla disponibilità massima, gli ettari in avanzo verranno redistribuiti a vantaggio delle altre amministrazioni regionali con domande in esubero, in misura proporzionale alle maggiori richieste ammesse.
Va ricordato, inoltre, che come unico criterio di ammissibilità delle domande l’Italia ha deciso di prevedere la disponibilità (conduzione) di una superfice agricola almeno equivalente a quella richiesta per l’impianto di nuovi vigneti. Le richieste, anche relative a più vigneti collocati in ambiti regionali differenti, devono essere presentate in modalità telematica tra il 15 febbraio e il 31 di marzo di ciascun anno. Entro il termine del mese di aprile è comunicato alle Regioni l’elenco delle aziende richiedenti a cui può essere concessa l’autorizzazione di nuovo impianto; quindi, entro l’1 giugno le Regioni rilasciano le corrispondenti autorizzazioni. Dopo la concessione dell’autorizzazione, i titolari hanno 10 giorni di tempo per rinunciare senza sanzioni, limitatamente ai casi in cui le autorizzazioni siano di dimensione inferiore al 50% di quanto richiesto, in applicazione del meccanismo del pro rata. La superfice oggetto di rinuncia sarà riportata per il 2016 all’annualità successiva, in aggiunta alla percentuale stabilita in attuazione della clausola di salvaguardia.
I titolari hanno a disposizione un periodo di tempo massimo di tre anni dalla data di rilascio per l’impiego delle autorizzazioni ricevute, trascorsi i quali al richiedente verranno comminate le previste sanzioni3. Per la realizzazione degli impianti realizzati sulla base di nuove autorizzazioni non è possibile accedere ai contributi finanziari previsti dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, inclusa all’interno del piano nazionale di sostegno al settore vino regolato dall’Ocm unica4. Invece, è possibile richiedere di realizzare il nuovo impianto su una superfice aziendale diversa da quella per cui è stata concessa l’autorizzazione, a condizione che la nuova superfice rispetti le medesime condizioni della precedente.
I risultati di applicazione della prima annualità del nuovo regime autorizzativo hanno destato molta sorpresa in ambito nazionale. Infatti, il livello delle richieste avanzate è stato di gran lunga superiore alla disponibilità di nuove superfici assegnabili. Nonostante la decisione di collocare la clausola di salvaguardia sul livello massimo consentito dal regolamento comunitario (1%), i 6.376 ettari disponibili sono risultati largamente inferiori a soddisfare per intero le 12.439 richieste ritenute ammissibili, corrispondenti a 67.180 ettari di nuovi vigneti. Di fatto, contro le aspettative inziali, nel complesso sono state avanzate richieste di oltre dieci volte superiori alle nuove superfici impiantabili. Tuttavia, la fotografia a livello territoriale è piuttosto disomogenea, essendo stata la distribuzione delle richieste a livello regionale ampiamente differenziata.
Tabella 2 - Domande, ettari richiesti e rilasciati in applicazione del nuovo regime
Fonte: ns. elaborazioni su dati Agea
Come si evince dalla tabella 2, sono solo tre i contesti regionali nell’ambito dei quali le richieste si sono mantenute entro la soglia massima di disponibilità e che, pertanto, hanno soddisfatto al 100% la domanda interna di nuovi impianti (Piemonte, Umbria e Lazio). Tra le altre regioni, si possono individuare tre distinti gruppi omogenei: le regioni che pur avendo avuto un tasso di abbattimento delle richieste avanzate (applicazione del pro rata), hanno comunque ottenuto percentuali di approvazione abbastanza consistenti - comprese tra circa il 50% e l’80% - e all’interno delle quali non era quindi possibile esercitare il diritto alla rinuncia senza incorrere in sanzioni (Valle d’Aosta, Trento, Marche, Campania, Sardegna); quelle che, pur essendosi collocate su un tasso di approvazione al di sotto del 50%, hanno visto livelli di approvazione al di sopra del 20% rispetto al richiesto (Liguria, Lombardia, Bolzano, Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia); infine, le regioni per le quali il tasso di approvazione si è collocato su un livello pressoché pari o al di sotto di quello medio nazionale (Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna)5.
Ma cosa emerge da un’analisi che va oltre il mero aspetto applicativo del nuovo regime? Innanzitutto, la spintissima concentrazione geografica delle richieste avanzate: le tre principali regioni vitivinicole della ripartizione Nord-orientale rivestono nel complesso un peso di oltre il 50% sul totale delle domande e, soprattutto, di oltre il 75% rispetto alle superfici. Il solo Veneto ha avanzato richieste di nuovi impianti per oltre 35.000 ettari, corrispondenti a più del 52% di tutti i nuovi vigneti ritenuti ammissibili. Significative sono state le richieste avanzate anche dalle altre principali regioni a vocazione viticola del paese, con Toscana, Puglia e Sicilia che hanno visto richieste ben più elevate (circa 5 volte superiori) rispetto alle loro disponibilità interne. Fa eccezione il Piemonte, che ha visto richieste inferiori alle disponibilità, con un avanzo di nuove superfici, che sono state redistribuiti, come per Umbria e Lazio, a vantaggio delle aree deficitarie.
D’altro canto, che le dinamiche evolutive del vigneto italiano seguissero andamenti diversi nelle differenti aree territoriali è un fatto evidenziato anche dai dati desumibili dall’Inventario nazionale, che registra la consistenza e la composizione delle superfici investite, oltre all’entità dei vecchi diritti di impianto (ora trasformati in autorizzazioni) ancora a disposizione dei produttori. La figura 1 illustra l’andamento di breve periodo (2013/14) relativamente alla ripresa degli investimenti in nuove superfici in alcuni contesti regionali6, a fronte di un dato medio nazionale che vede ancora una volta confermato il lento declino del vigneto italiano. Le regioni caratterizzate da una dinamica positiva, per larga parte, coincidono con gli stessi contesti nei quali si è registrata la maggiore vivacità delle richieste per nuove autorizzazioni all’interno del regime appena entrato in vigore, a testimonianza del fatto che la viticoltura italiana è un composta di realtà estremamente diversificate.
Figura 1 - Variazione % delle superfici in produzione nelle regioni italiane per tipologia di vino: 2012/13 e 2013/14
Fonte: ns. elaborazioni su Inventario 2015
Un altro aspetto significativo è rappresentato dalla forte eterogeneità regionale nella dimensione media delle domande avanzate. Agli estremi si trovano, da un lato, nuovamente Friuli Venezia Giulia e Veneto, con una estensione media delle richieste pari rispettivamente a circa 10 e 9 ettari; all’estremo opposto, si collocano Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e le due province autonome le cui richieste non superano 1 ettaro di estensione media. Posto che la dimensione media del vigneto italiano si colloca appena al di sotto dei 2 ettari di estensione, sorprende alquanto che l’ampiezza media nazionale delle domande per nuovi impianti si sia collocata al di sopra dei 5 ettari. Ciò sembra indicare che la componente più rilevante delle domande inoltrate abbia interessato prioritariamente aziende di estensione piuttosto elevata, in grado di dimostrare la disponibilità di terra necessaria alla realizzazione dei nuovi impianti7. Se a questo si aggiunge che la dimensione media delle aziende agricole italiane risulta di circa 8,4 ettari di superfice, si può desumere che molte delle domande pervenute, almeno nelle regioni che hanno mostrato la maggiore volontà di accrescere i loro investimenti in vite da vino, siano state avanzate da parte di aziende con una estensione più elevata rispetto alla media nazionale ed è anche molto probabile che una porzione consistente di tali aziende operino in settori agricoli diversi da quello delle coltivazione della vite da vino. Seguendo il filo di questo ragionamento, l’entità e la dimensione delle richieste pervenute evidenziano che il settore vitivinicolo è attualmente percepito, anche nelle aree di produzione agricola del paese più vivaci, diversificate e con performance dinamiche maggiormente positive (Nord-est), come un’attività produttiva redditizia e di maggior interesse economico, rispetto ad altri tradizionali comparti produttivi dei diversi contesti regionali.
Opportunità e rischi nell’applicazione del nuovo sistema
Lo sviluppo della viticoltura italiana nel prossimo futuro è sicuramente legato a numerose variabili, di carattere macroeconomico (ripresa del tasso di crescita interno, andamento globale dell’economia mondiale, sviluppo di nuovi mercati), strutturale (capacità di investimento e innovazione all’interno delle aziende agricole e di quelle di trasformazione delle uve, tenuta del potenziale di produzione, andamento dei consumi), regolamentare (normativa interna e comunitaria, sviluppo di accordi internazionali), solo per citarne alcune. Pur in un quadro così ampio e complesso di variabili, un ruolo di primo piano sarà certamente rivestito dalla dinamica delle superfici a vite da vino che costituiscono la base produttiva essenziale alla crescita di uno dei comparti più rilevanti dell’economi agricola nazionale (Sardone, 2015).
Il quadro istituzionale delle regole che governano il processo di assegnazione delle autorizzazioni assume quindi un ruolo centrale, dovendo assicurare che le risorse a disposizione – in termini di ettari disponibili su base annuale per l’assegnazione di nuovi vigneti, limitati dal regolamento comunitario ad un massimo dell’1% – possano essere distribuite nel modo più efficacie per contribuire al progressivo rafforzamento del comparto su base nazionale. Questo implica, che occorre trovare delle modalità che possano assicurare il soddisfacimento di esigenze “diverse”, che si sono manifestate simultaneamente in questa prima fase di applicazione.
Il regolamento nazionale di attuazione, in questa prima fase, è stato in grado di assicurare alcune risposte efficaci, tra cui certamente la capacità di evitare che l’assegnazione delle nuove superfici seguisse semplicemente il livello di concentrazione delle richieste, evitando così di assecondare uno sviluppo squilibrato della viticoltura italiana, in contrasto con la preservazione di una specifica caratteristica nazionale che vede una radicata a presenza della viticoltura lungo tutta la penisola, dall’arco alpino alle isole.
Ulteriori miglioramenti potrebbero essere realizzati già a partire dalla prossima annualità di applicazione, ricorrendo ad alcuni dei criteri di priorità nell’assegnazione dei nuovi impianti proposti dalla regolamentazione comunitaria, pur nelle strette maglie delle evidenti limitazioni sopra evidenziate. Allo stesso tempo, all’interno delle regioni in cui le pressioni delle nuove domande sono state maggiormente evidenti, e all’interno delle quali non è possibile immaginare l’applicazione di nessun criterio in grado di soddisfare richieste che risultano con ogni evidenza superiori alle possibilità di sviluppo, occorrerebbe valutare l’opportunità prevista di introdurre vincoli territoriali, in grado di riservare la crescita del limitato potenziale di produzione alle aree più vocate e con maggiori potenzialità di successo. L’eventuale individuazione di tali limitazioni, tuttavia, quanto meno allo stato attuale delle regole sulle competenze costituzionali in materia agricola, compete alle stesse autorità amministrative locali, che si dovrebbero attivare in tal senso.
Cercando di sintetizzare, occorre certamente assicurare uno sviluppo alle aziende di media e ampia dimensione, che possono avere una capacità produttiva di rilievo e farsi promotrici di operazioni commerciali importanti, sia sul mercato interno, sia su quello estero. Purtuttavia, allo stesso tempo, occorre anche assicurare alle aziende di più piccola dimensione, che spesso hanno sofferto delle ridotte estensioni del loro vigneto di avviare un percorso di rafforzamento strutturale, che consenta di realizzare alcuni miglioramenti gestionali in grado di elevare le performance aziendali. Questo consentirà anche di evitare che, in progresso di tempo, un gruppo sempre più ampio di aziende marginali (per collocazione geografica, per dimensione, o per capacità di operare sul mercato) vada ad infoltire la folta frangia di aziende viticole che nell’ultimo decennio ha abbandonato la produzione, contribuendo ad assottigliare la capacità produttiva nazionale della materia prima che alimenta uno dei comparti produttivi considerati tra i più strategici testimonial dell’eccellenza italiana nel settore agro-alimentare.
Va ricordato, infine, che le nuove autorizzazioni costituiscono certamente una notevole opportunità di sviluppo per la viticoltura italiana, ma che opportunità ben più consistenti potrebbero derivare dalla possibilità di recuperare all’attività produttiva almeno una parte di quell’ampio bacino di vecchi diritti già trasformati o ancora convertibili in autorizzazioni (Frascarelli, 2014), che nel nostro paese corrispondono a ulteriori 52.694 ettari di potenziali vigneti (8% del totale attualmente investito). Una risorsa da non trascurare, viste le aspettative di crescita con cui ci si è dovuti misurare in questo primo anno di attuazione.
Riferimenti bibliografici
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Decreto ministeriale (Mipaaf) del 15 dicembre 2015, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”
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European Commission (2016), Report of the 168th Meeting of the Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets, Information on planted vine areas, first notification on the scheme of authorizations for vine plantings, and last communications on planting rights, April 26 th
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European Parliament (2012), The Liberalisation of Planting Rights in the EU Wine Sector, Study for the Directorate-General for Internal Policies, Policy Department Structural and Cohesion Policies, Brussels
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Frascarelli A. (2014), Vigneti, dai diritti alle autorizzazioni, in Terra e Vita, n.48
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Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (Cee) n. 922/72, (Cee) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
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Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 130872013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
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Pomarici E., Sardone R. (2014), “Il quadro istituzionale per la viticoltura nel medio termine”, In Pomarici E. e Tosco D. (a cura), Redditività e costi della viticoltura: dal campione Rica un quadro in chiaroscuro, Esi, Napoli
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Sardone R. (2013), Lo strano caso del comparto vino, in Agriegionieuropa, n. 35
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Sardone R. (2015), Si (ri)parte dal potenziale. La posizione dell’Italia: un confronto con i paesi produttori dell’UE, presentazione al Workshop “Vigneto anno zero: dai diritti di impianto alle autorizzazioni. Istruzioni per l'uso”, Wine2Wine, 3 dicembre, Verona
- 1. Restano escluse dall’applicazione del sistema le superfici impiegate per il consumo familiare, purché limitate entro gli 0,1 ettari di estensione. Inoltre, sono esentate, ma soggette a notifica, quelle destinate ad attività di sperimentazione e per la coltura di piante madri per marze.
- 2. Le disposizioni di dettaglio che definiscono i criteri di ammissibilità e di priorità sono disposte negli Allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2015/560, cui si rimanda.
- 3. In Italia tale sanzione è in corso di definizione, essendo stata inclusa all’interno del nuovo Testo unico per la vite ed il vino, il cui iter parlamentare è prossimo alla conclusione.
- 4. Tuttavia, alle Regioni è data facoltà di rendere tali superfici ammissibili ai contributi previsti all’interno dei rispettivi Psr (Misura 4.1).
- 5. Va notato che, nonostante l’applicazione del pro rata abbia determinato in alcuni contesti un forte abbattimento delle estensioni richieste per nuovi impianti, il livello delle rinunce senza sanzione, con il riporto delle corrispondenti superfici all’annualità successiva, è stato piuttosto modesto, con effetti pressoché irrilevanti sul processo di assegnazione. Il basso livello delle rinunce è stato favorito dalla possibilità di utilizzare l’autorizzazione entro tre anni dall’assegnazione, consentendo così ai produttori di avanzare richieste per più annualità successive, fino al raggiungimento di una dimensione del vigneto abbastanza consistente da giustificare le spese di intervento in un nuovo impianto.
- 6. Tra le Regioni che nell’anno hanno mostrato una forte ripresa delle superfici va annoverata anche la Valle d’Aosta, caratterizzata da una consistente variazione positiva (+70%), difficile da riportare graficamente, frutto di una superfice di partenza piuttosto modesta.
- 7. In proposito, si rammenta che in Italia è necessario avere la disponibilità della superficie corrispondente già all’atto dell’inoltro della domanda, pena la decadenza dall’unico requisito richiesto dalle regole nazionali di attuazione.