Un quadro sull’agricoltura sociale in Italia, tra presente e futuro

Un quadro sull’agricoltura sociale in Italia, tra presente e futuro
a Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)

Abstract1

La L. 141/2015 introduce una disciplina nazionale delle pratiche di agricoltura sociale e mira a favorirne lo sviluppo; tuttavia, fra le realtà che finora hanno condotto tali pratiche escluderà quelle che non possiedono i requisiti per poter divenire operatori riconosciuti. L’articolo approfondisce questi aspetti, grazie anche ad una ricerca su un campione non probabilistico di tali realtà.

Introduzione

In seguito ai profondi cambiamenti socio-economici in atto, cui i sistemi di welfare hanno difficoltà a far fronte, nell’ultima decade i temi sociali stanno acquisendo crescente importanza. In ambito rurale, i Programmi di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 sono i primi a riconoscere espressamente, all’interno della sesta tra le priorità fondamentali del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), “l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”. Ciò ha rafforzato ulteriormente l’attenzione verso l’agricoltura multifunzionale, che mira sia alla produzione agricola sia a generare un’ampia gamma di beni e servizi a beneficio della collettività. (Renting et al., 2009). Come si evince anche da documenti comunitari quali il Position paper della Commissione europea di fine 2012, l’agricoltura multifunzionale rappresenta un pilastro per lo sviluppo rurale in Italia (Mantino, 2013). L’agricoltura sociale (AS) rappresenta una delle sue possibili declinazioni (Hassink et al., 2012) ed è preziosa sotto l’aspetto dell’inclusione poiché contribuisce a sviluppare ed accrescere il capitale sociale e le reti di relazioni all’interno di una data comunità: infatti, le pratiche di AS costituiscono una delle vie per impiegare le risorse della predetta comunità al fine di mitigare o risolvere le problematiche sociali in essa presenti, allorquando il tradizionale welfare pubblico per vari motivi non riesca a fornire una soddisfacente soluzione (Senni, 2013), ed essendo intrinsecamente interdisciplinari possono affermarsi solo se attori differenti hanno la capacità di collaborare per giungere a scopi comuni (Di Iacovo et al., 2017).
La recente pubblicazione della L. 141/2015 introduce per la prima volta una disciplina nazionale di settore, ancora non pienamente operativa poiché mancano i decreti attuativi, che probabilmente favorirà nel prossimo futuro lo sviluppo dell’AS in Italia2. Tuttavia, l’entrata in vigore di questa normativa porterà fisiologicamente ad escludere da un riconoscimento giuridico una quota più o meno ampia delle realtà che finora hanno condotto pratiche di AS o comunque assimilabili ad essa, ma che non rispettano i requisiti per poter divenire operatori riconosciuti. Il presente articolo descrive sinteticamente gli aspetti principali della predetta disciplina alla luce di quanto esposto, quindi illustra una ricerca empirica svolta somministrando questionari ad un campione non probabilistico di realtà che dichiarano di portare avanti pratiche di AS in Italia e ne esamina i risultati. Si effettuano dunque varie analisi sulle caratteristiche dei rispondenti ed alcune valutazioni sulla misura nella quale questi potenzialmente rientrano nei parametri posti dalla legge quadro per essere riconosciuti come operatori dell’AS. Infine, si offrono alcune conclusioni di sintesi.

Agricoltura sociale

Il Comitato economico e sociale europeo (Cese) definisce l’AS come un insieme di attività - riabilitazione, terapia, posti di lavoro protetti, apprendimento permanente, azioni di integrazione sociale - che impiegano risorse agricole, sia vegetali sia animali, al fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o periurbane (Cese, 2012). L’AS costituisce un approccio innovativo, che coniuga l’erogazione di servizi di assistenza, cura ed inclusione sociale con i processi di produzione agricola (Hassink et al., 2012). Infatti, la predetta L. 141/2015 amplia la gamma di attività che possono essere esercitate da un’impresa agricola, inserendovi i servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo (Visconti, 2015). Secondo la recente normativa quadro possono praticare AS solo gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata3, e le cooperative sociali con fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole che sia prevalente: questi soggetti sono definiti operatori dell’AS. Le cooperative sociali con fatturato agricolo non prevalente ma superiore al 30% del totale sono ritenute operatori dell'AS in misura corrispondente a tale quota del fatturato (L. 141/2015: art. 2, co. 4). Si considerano pratiche di AS le attività dirette a realizzare (art. 2, co. 1):

  • inserimento socio-lavorativo di lavoratori e persone svantaggiati;
  • prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali;
  • prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche impiegando animali allevati e coltivando piante;
  • progetti volti a salvaguardare la biodiversità, all’educazione ambientale ed alimentare, a far conoscere il territorio organizzando fattorie sociali e didattiche.

La L. 141/2015 rimanda la definizione dei requisiti minimi e delle modalità relativi alle predette attività ad apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), tuttora mancante. Se a norma di legge solo i soggetti riconosciuti dalla disciplina come operatori dell’AS possono “ufficialmente” praticarla, l’elemento cardine che rende determinate attività agricole, di cui all’art. 2135 del Cod. civ., delle pratiche di AS4 è il fine, cioè il fatto che lo scopo cui sono rivolte rientri tra le finalità prima elencate.
Come già accennato, il successo dei progetti di AS si fonda intrinsecamente sulla capacità di più soggetti di saper collaborare fra loro. La disciplina nazionale riconosce tale caratteristica e prescrive sia che le attività riconosciute come pratiche di AS siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici competenti per territorio, ove la normativa di settore lo preveda, sia che gli operatori dell’AS possano svolgere le predette pratiche in associazione con una serie di soggetti che la legge elenca (L. 141/2015: art. 2, co. 5), tra i quali vi sono tutte le cooperative sociali a prescindere dalla quota di fatturato agricolo, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale. La legge riconosce a costoro unicamente la possibilità di poter cooperare ufficialmente con gli operatori dell’AS in progetti su questo campo, senza che i primi possano venir parificati ai secondi. Secondo la disciplina nazionale gli enti pubblici prima citati hanno il dovere di promuovere politiche integrate per sviluppare pratiche di AS, senza nuovi/maggiori oneri per la finanza pubblica. Per incentivarle, la L. 141/2015 prevede varie agevolazioni a favore degli operatori dell’AS, inerenti in primis i seguenti ambiti (artt. 5-6): partecipazione a bandi pubblici per servizi di fornitura, recupero del patrimonio edilizio preesistente, operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e/o appartenenti ad enti pubblici, presenza e valorizzazione nelle aree pubbliche dei prodotti provenienti dall'AS. Inoltre, nel predisporre i Psr le Regioni potranno promuovere lo sviluppo dell'AS tramite una progettazione integrata territoriale, istituendo tavoli di partenariato tra i soggetti interessati. La legge quadro ora analizzata contribuisce a delineare cosa sia l’AS, ne riconosce l’intrinseca natura interdisciplinare e multiforme, favorisce la collaborazione fra attori diversi e mette in campo una serie di misure di sostegno. Come già scritto, fino all’emanazione della recente disciplina nazionale l’AS in Italia si è sviluppata senza un quadro normativo unitario di riferimento, quindi in una situazione di sostanziale “nebulosità” giuridica. La suddetta disciplina è fondamentale per chiarirne i confini, ma i requisiti che pone rischiano di escludere una quota più o meno ampia delle realtà le quali, pur non rientrando nei parametri posti dalla legge per poter divenire operatori riconosciuti in questo campo, finora hanno portato avanti attività assimilabili od analoghe nella natura e nei fini a quanto stabilisce il dettato normativo per le pratiche di AS. Si pensi a realtà che non siano definibili imprese agricole, né cooperative sociali con la maggioranza del proprio fatturato dall’agricoltura (od almeno il 30% per un riconoscimento parziale), ma hanno condotto/conducono con successo attività strutturate in quest’ambito.

Metodologia

La presente ricerca si propone di contribuire alla conoscenza del corrente quadro dell’AS in Italia, raccogliendo delle informazioni strutturali ed operative sulle realtà attive in questo campo. Scopo ultimo è cercare di fornire una prima analisi sugli effetti dei parametri posti dalla recente disciplina nazionale rispetto all’esclusione di una quota delle predette realtà, che rischiano di non poter essere ufficialmente riconosciute come operatori dell’AS.
Si è strutturata l’indagine utilizzando dei questionari somministrati tramite “Computer Assisted Web Interviewing” (Cawi), nello specifico usando il software “Moduli” del motore di ricerca Google. Tale scelta è stata presa per consentire di inviare (via mail), far compilare e ricevere i dati attraverso una procedura digitale, al fine di agevolare le realtà intervistate ed accrescere il tasso di risposta. Riguardo i destinatari cui è stato somministrato il questionario, dopo varie verifiche si è costruito un database di 353 realtà che dalle informazioni raccolte presumibilmente hanno condotto/conducono attività di AS, identificate servendosi di fonti cartacee (archivi e riviste), digitali (browser e siti web) ed interviste con addetti ai lavori5. Tale insieme di realtà non rappresenta un campione probabilistico sotto il profilo statistico, poiché un censimento ufficiale delle realtà che in modo strutturato portano avanti pratiche di AS sul territorio nazionale non è mai stato effettuato e gli elenchi regionali di operatori dell’AS previsti dalla L. 141/2015 non sono ancora stati redatti. Tuttavia, considerando recenti stime che valutano tra 1.200 (Papaleo, 2016) e 2.000 (Lanfranchi et al., 2015) le realtà che portano coscientemente avanti pratiche di AS, un campione di 353 unità, seppur non probabilistico, appare comunque essere una base d’indagine significativa. Il questionario si compone prevalentemente di domande chiuse a risposta multipla ed ha all’inizio una domanda filtro in cui si chiede al rispondente se ritenga di condurre pratiche di AS: in caso di risposta affermativa la compilazione online del questionario continuava, altrimenti si concludeva. L’iter per realizzarlo ha previsto l’analisi della letteratura esistente e lo svolgimento di colloqui preliminari con addetti ai lavori. Una prima bozza di questionario è stata inviata preliminarmente ad alcune unità del campione per raccoglierne i feedback e revisionarlo ulteriormente. Il questionario è stato infine inviato sotto forma di link all’interno di una mail di accompagnamento. Il primo invio è stato effettuato nel giugno 2015, poi si sono inviati tre solleciti tra luglio 2015 e gennaio 2016.

Risultati

Su 353 realtà contattate, 123 hanno compilato il questionario dichiarando di praticare AS, con un tasso di risposta del 34,8%. Riguardo la composizione geografica, 76 rispondenti (61,8%) hanno sede in regioni del Nord Italia, 28 nelle regioni del Centro (22,8%), 19 (15,4%) nel Mezzogiorno. Le realtà del Nord sono il 48,7% delle unità del database, ma rappresentano ben il 61,8% dei questionari compilati: ciò potrebbe derivare dal fatto che le realtà del Nord, essendo come già accennato in media più “strutturate”, trovino maggior facilità nel rispondere ad un questionario online.
Esaminando la forma giuridica, su 123 realtà 64 dichiarano di essere cooperative sociali (52%) e 29 imprese individuali (23,6%), di gran lunga le due forme societarie più presenti; seguono i restanti tipi di cooperativa, le società di persone e le associazioni (7 unità ciascuna), quindi ulteriori forme con presenza residuale (9 unità in tutto fra enti pubblici, onlus, società di capitali, fondazioni). In relazione al fatturato medio annuo nel corso dell’ultimo triennio, 1 realtà non comunica alcun valore, 1 asserisce di non aver generato ricavi, 52 (42,3%) affermano di aver avuto ricavi fino a 100.000 euro annui, 22 realtà (17,9%) fra 100.000 e 250.000, le restanti 47 (38,2%) dichiarano ricavi annui superiori. Si tratta in maggioranza di piccole realtà, considerando che l’80,5% di esse non oltrepassa i 250.000 euro di fatturato annuo. Circa la rilevanza dei ricavi da attività agricole rispetto al fatturato complessivo, questa risulta nulla o marginale (inferiore al 30%) nel 37,4% delle 123 realtà rispondenti (46 unità); i ricavi agricoli sono non prevalenti nell’8,9% di tali realtà (11) ed hanno un peso rispettivamente prevalente od esclusivo nel 34,1% (42) e 19,5% (24) di esse. I rispondenti in esame si dividono dunque all’incirca fra una metà prettamente agricola ed un’altra metà in cui l’agricoltura non è il core business, almeno a livello di fatturato.
Focalizzandosi sulle pratiche di AS portate avanti6, sotto il profilo dei destinatari l’86,2% dichiara di coinvolgere (anche) persone disabili, la categoria più presente; seguono a distanza giovani in alternanza scuola/lavoro (42,3%), bambini e/o ragazzi (39,8%), persone affette da dipendenze – droga, alcool, etc. – (35%), disoccupati e detenuti (entrambi 34,1%), immigrati (30,1%). Anziani (13,1%) ed altri utenti (7,3%) risultano coinvolti in una minoranza di casi. Riguardo i servizi offerti, l’83,7% delle realtà propone inserimento socio-lavorativo per soggetti svantaggiati e/o con disabilità, il 53,7% realizza fattorie sociali e didattiche a fini educativi, poco più di un terzo (38,2%) effettua prestazioni e servizi terapeutici, il 34,1% da’ accoglienza e soggiorno a persone in difficoltà sociale, fisica e/o psichica. Infine, il 4,9% delle realtà gestisce agrinido e/o agriasilo, il 6,5% offre ulteriori servizi.
Procedendo oltre, si valutano ora gli effetti della potenziale applicazione dei parametri posti dalla L. 141/2015 per poter essere riconosciuti come operatori dell’AS sui 123 rispondenti in esame. Sulla base dei dati disponibili risulta che, su 123 unità, 73 possiedono potenzialmente i requisiti per divenire operatori dell’AS a norma di legge, il 59,3% del totale: 66 sono realtà considerabili in toto operatori dell’AS, 7 sono cooperative sociali con ricavi agricoli compresi tra 30% e 50%, da ritenere operatori dell’AS in misura corrispondente al proprio fatturato agricolo.

Tabella 1 – Suddivisione delle 123 unità rispetto ai requisiti posti dalla L. 141/2015

Fonte: elaborazioni dell’autore

Questi 73 potenziali operatori dell’AS sono così distribuiti: il 57,5% nel Nord Italia, il 26% nel Centro, il 16,5% nel Mezzogiorno. Quindi, le percentuali per macroregioni rimangono simili a quelle riscontrate per i 123 rispondenti nel loro complesso. Volendo fornire ulteriori dati su queste 73 unità:

  • 33 sono cooperative sociali, 22 imprese individuali, 7 società di persone, 6 altri tipi di cooperative e 5 hanno differenti forme giuridiche;
  • 44 unità impiegano fino a 5 dipendenti, 12 non oltre 10, 14 meno di 50, le restanti 3 un maggior numero;
  • 32 unità hanno avuto nel corso dell’ultimo triennio un fatturato medio annuo sino a 50.000 euro, 23 tra 50.000 e 250.000, 18 un fatturato annuo maggiore.

Complessivamente, i valori medi delle dimensioni e del fatturato annuo rilevati su queste 73 realtà risultano più contenuti rispetto a quelli riscontrati sulle 123 unità nel loro insieme.
Focalizzandosi sulle pratiche di AS portate avanti dai 73 potenziali operatori, l’89% si rivolge ai disabili, di gran lunga il target più servito; seguono i giovani in alternanza scuola/lavoro (47,9%), bambini e/o ragazzi (45,2%), persone affette da dipendenze (41,1%), disoccupati e detenuti (entrambi 34,2%), immigrati (26%), anziani (15,1%) ed altri utenti (6,8%). Si noti che le percentuali dei vari target serviti rimangono quasi identiche a quelle registrate per l’insieme dei 123 rispondenti. Questa sostanziale corrispondenza si osserva pure esaminando i servizi offerti: infatti, il 90,4% di questi potenziali operatori dell’AS offre servizi di inserimento socio-lavorativo, il 61,6% realizza fattorie sociali e didattiche, poco più di un terzo (37%) offre accoglienza e soggiorno a persone in difficoltà ed una percentuale quasi identica (35,6%) effettua prestazioni e servizi terapeutici. Coloro che gestiscono agrinidi e/o agriasili (6,8%) e che prestano altri servizi (8,2%) risultano in numero minoritario anche in questo caso.

Conclusioni

La L. 141/2015 conferisce all’AS un primo riconoscimento normativo a livello nazionale, contribuisce a delinearne i confini e può essere un volano per il suo sviluppo; tuttavia, per poter essere riconosciuti come operatori dell’AS essa introduce dei precisi requisiti, che saranno ulteriormente dettagliati dopo la pubblicazione dei decreti attuativi. Tenendo presente che il campione esaminato non è probabilistico e dunque i risultati non si possono inferire alla popolazione di riferimento, la presente ricerca esplorativa mostra che in Italia le realtà di AS rispecchiano la notevole diversità presente fra le comunità ove operano, seppur si possano delineare alcune caratteristiche prevalenti. Come già visto, delle 123 unità analizzate poco più di metà sono prevalentemente od esclusivamente agricole, mentre le restanti non sono definibili come società agricole o comunque le attività agricole che portano avanti risultano non prevalenti o secondarie. Infatti, applicando in base ai dati disponibili i parametri posti dalla L. 141/2015 per poter divenire operatori dell’AS, ad una prima analisi solo il 60% circa delle realtà che hanno dichiarato di essere attive in questo campo rispetterebbe i requisiti per essere riconosciuta come tale. Il restante 40% riguarda realtà escluse poiché non rispettano i requisiti, dettagliati dall’art. 1 del D.lgs. 99/2004, per avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), né si tratta di cooperative sociali con fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte che sia prevalente o comunque superiore al 30% del totale.
Rispetto all’insieme delle 123 realtà, globalmente i 73 potenziali operatori dell’AS mostrano in media ricavi e dimensioni minori, ma anche una distribuzione geografica simile (con una preminenza di unità site in regioni del Nord) e caratteristiche sostanzialmente analoghe delle pratiche di AS portate avanti per quanto concerne sia i target dei destinatari sia i servizi offerti. Le persone con disabilità psico-fisica risultano di gran lunga il principale target coinvolto, seguiti da giovani in alternanza scuola/lavoro, bambini e/o ragazzi, persone affette da dipendenze, disoccupati, detenuti ed immigrati. In accordo a ciò, l’erogazione di servizi di inserimento socio-lavorativo per soggetti svantaggiati e/o con disabilità risulta prevalente fra i servizi offerti, seguito dalla realizzazione di fattorie sociali e didattiche; quindi, con peso percentuale simile vi sono l’erogazione di prestazioni e servizi terapeutici e l’offerta di accoglienza e soggiorno a persone in difficoltà. Rispetto a queste variabili i parametri posti dalla disciplina nazionale paiono quindi “lineari”, riducendo il numero di realtà che possono ufficialmente operare in AS senza creare particolari distorsioni rispetto a distribuzione geografica, target serviti e servizi prestati. Chiaramente, ulteriori studi saranno necessari per approfondire il tema.
La progressiva definizione di ciò che è AS costituisce un passo necessario per la sua affermazione in Italia, ma comporta il rischio di lasciar fuori e disperdere esperienze preziose già presenti sul territorio, come tutte quelle attività e progetti che possiedono le caratteristiche di pratiche di AS, ma sono condotte da realtà che non rientrano nei parametri richiesti per essere qualificati come operatori dell’AS. A questo proposito va sottolineato che il predetto D.lgs. n.99/2004 prevede che, qualora un socio nel caso di società di persone, un amministratore nel caso di società di capitali o un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative possegga la qualifica di Iap, in tal caso anche la società di appartenenza riceve tale qualifica, purché il suo oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. civ.: ciò può costituire in prospettiva la chiave per alleanze sul territorio che evitino la marginalizzazione delle realtà oggi escluse in base alla normativa nazionale. La capacità di riuscire a trovare un giusto equilibrio e di istituire norme e policy idonee alle caratteristiche di questo campo rappresentano degli elementi chiave per lo sviluppo dell’AS a livello nazionale. In questa prospettiva, la prossima emanazione del decreto attuativo a livello nazionale costituirà un ulteriore passo in tal senso.

Riferimenti bibliografici

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  • 1. Ringrazio il professor Saverio Senni dell’Università della Tuscia per la preziosa attività di supervisione durante le mie pregresse attività di ricerca. Mi assumo piena responsabilità di quanto scritto.
  • 2. In precedenza vi erano solo alcune leggi regionali sull’AS (ad esempio in Abruzzo, Campania, Liguria e Lombardia), che nel prossimo futuro dovranno armonizzarsi con le disposizioni nazionali.
  • 3. Quindi, sia come impresa individuale sia con una diversa forma societaria. Il D.lgs. n. 99/2004 (artt. 1-2) dettaglia i requisiti che connotano un imprenditore agricolo professionale (Iap), specifica che una società agricola deve avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. civ. ed elenca i parametri affinché questa si possa considerare un Iap.
  • 4. Sia i lavoratori impiegati in pratiche di AS sia i redditi ivi generati si qualificano come agricoli sotto il profilo giuridico (Visconti, 2015).
  • 5. Di queste 353 unità, il 21,0% ha sede nel Mezzogiorno, il 30,3% nel Centro Italia, il 48,7% nel Nord. Il peso preminente del Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno può dipendere sia dall’effettiva maggior diffusione delle pratiche di AS in queste macroaree della Penisola, sia dal fatto che le realtà del Centro-Nord siano in media presumibilmente più strutturate, quindi più facilmente “rintracciabili” rispetto a quelle del Sud, maggiormente operanti in contesti informali.
  • 6. Nel questionario, le domande a riguardo sono prettamente a risposta multipla.
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