Glossario PAC
Il greening prevede il rispetto di tre pratiche benefiche per il clima e l’ambiente, a fronte del quale si riceve il pagamento verde, una delle componenti del nuovo sistema dei pagamenti diretti. A tale pagamento è dedicato il 30% del massimale nazionale. La prima pratica riguarda la diversificazione delle colture, la seconda il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove siano presenti, la terza il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico (Efa - Ecological Focus Area). L’obbligo di diversificazione colturale riguardale aziende che hanno una superficie a seminativo superiore a 10 ettari. Se la superficie a seminativo è compresa tra i 10 e i 30 ettari, la diversificazione richiede la presenza di due colture; per le superfici a seminativo superiori a 30 ettari l’obbligo è di 3 colture. Sono escluse dall’obbligo le aziende sotto i 10 ettari e quelle la cui superficie a seminativo è interamente investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno. Sono previste deroghe per particolari utilizzi delle superfici a seminativo che non superano i 30 ettari. Le aree d’interesse ecologico sono state rese obbligatorie per superfici a seminativo superiori a 15 ettari. Queste dovranno assicurare che una superficie pari al 5% di quella a seminativo sia costituito da Efa. La soglia per le Efa potrà essere portata al 7% a seguito di un rapporto di valutazione che la Commissione dovrà presentare entro il 31 marzo 2017 accompagnato, eventualmente, da una proposta legislativa. Le aziende biologiche hanno diritto a ricevere il pagamento verde e non sono soggette agli obblighi del greening. Il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi sulle misure di inverdimento viene introdotto gradualmente per impedire che le sanzioni penalizzino eccessivamente gli agricoltori in fase di prima applicazione, ma in modo tale da assicurare l’incentivo all’adozione di misure benefiche per l’ambiente. Pertanto nei primi due anni di applicazione della nuova Pac (anni di domanda 2015 e 2016) non è prevista alcuna sanzione. Nel terzo anno la quota dei pagamenti ecologici trattenuti sarà al massimo pari al 20% per arrivare al 25% dal quarto anno in poi. La riforma prevede che le pratiche verdi possano essere sostituite da pratiche equivalenti che riguardano impegni presi nell’ambito delle misure di sviluppo rurale o nell’ambito di regimi di certificazione ambientale nazionali o regionali che vanno oltre gli standard obbligatori previsti dalla condizionalità. Le pratiche equivalenti non sono soggette al doppio finanziamento (i pagamenti concessi nell’ambito delle misure del II pilastro andranno ridotti sulla base dei pagamenti concessi nell’ambito del I pilastro).